Newsletter - archivio

NEWSLETTER 30 – LESIONI PERSONALI STRADALI: QUALI OBBLIGHI PER I MEDICI? ECCO IL FAC SIMILE REFERTO

NEWSLETTER 30 – LESIONI PERSONALI STRADALI: QUALI OBBLIGHI PER I MEDICI? ECCO IL FAC SIMILE REFERTO
14-11-2017

 

 

LESIONI PERSONALI DA INCIDENTE STRADALE: QUALI OBBLIGHI PER I MEDICI?

ECCO IL FAC SIMILE DEL REFERTO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

 

 

Dopo l’introduzione della legge sull’omicidio e lesioni personali stradali nel marzo del 2016, esiste per tutti i medici italiani il concreto rischio di incorrere nel Reato di Omissione di Referto o di Omissione Denuncia (artt. 361-362-365 c.p.)

 

 

Perché?

La legge 41 del 23/03/2016 ha introdotto, fra gli altri, un nuovo articolo (Art. 590-bis. Lesioni personali stradali gravi o gravissime); visto che di regola i reati, salvo esplicita previsione contraria, sono procedibili d’ufficio e che nel nuovo articolo la procedibilità a querela di parte non è prevista, le lesioni personali stradali gravi e gravissime, a differenza delle altre normali lesioni personali gravi e gravissime colpose, sono procedibili d’ufficio.

Ciò equipara le lesioni personali stradali gravi e gravissime alle lesioni personali colpose gravi e gravissime riguardanti violazioni delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. La normativa che già i medici applicano quando si trovano di fronte a possibili infortuni sul lavoro o a possibili malattie professionali viene estesa alle lesioni personali stradali gravi e gravissime.

E’ quindi opportuno richiamare brevemente quali siano le condizioni (ex art 583 cp) che rendono le lesioni personali gravi o gravissime:

Lesioni personali gravi:

– malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa

– malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
– indebolimento permanente di un senso o di un organo;

 

Lesione personali gravissime:

– malattia certamente o probabilmente insanabile;

– perdita di un senso;
– perdita di un arto, o mutilazione che renda l’arto inservibile, o perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, o permanente e grave difficoltà della favella;
– deformazione o sfregio permanente del viso;

 

 

Come si vede, NONOSTANTE QUANTO COMUNEMENTE SI CREDE RIGUARDO IL SUPERAMENTO DEI 40 GG DI PROGNOSI, le condizioni che rendono le lesioni personali gravi o gravissime sono molto più numerose;  ciascuna di esse, indipendentemente dall’esistenza delle altre, determina la trasformazione della lesione personale da lieve  in grave o gravissima, tanto da comportare una procedibilità d’ufficio.

A mero titolo d’esempio, chi abbia subito l’amputazione di un dito, la perdita di alcuni denti, una ferita deturpante al viso, una sordità da scoppio, indipendentemente dal fatto che la sua malattia sia durata più o meno di 40 giorni, sarà stato vittima di una lesione personale grave o gravissima; in questi casi sussiste la procedibilità d’ufficio.

I medici già sanno, applicando tale normativa nel caso di lesioni personali gravi e gravissime riguardanti infortuni sul lavoro o malattie professionali, che in caso di delitti procedibili d’ufficio sono tenuti a presentare un Referto (nel caso siano esercenti di un servizio di pubblica necessità) o una Denuncia (nel caso siano Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio).

 

Chi riveste la qualifica di Pubblico Ufficiale (art 357 c.p.)?

Il Direttore Sanitario di un ospedale pubblico, i medici ospedalieri, il Medico di Medicina  Generale  o Continuità Assistenziale, quando presti la sua opera nell’ambito del SSN, così concorrendo a formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione, il medico che presta la sua opera presso una casa di cura privata quando la prestazione venga svolta a carico del SSN

 

Chi è definito Incaricato di Pubblico Servizio (art. 358 c.p.)? 

Sono incaricati di un pubblico servizio, al di fuori delle previsioni sopra indicate, tutti i medici che a qualunque titolo prestino attività pubbliche,  prive di potestà di imperio e di certificazione

 

Chi è l’Esercente di un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.)?

Chiunque presti privatamente un’attività sanitaria, senza il coinvolgimento del SSN

 

Che cosa rischiano questi medici in caso di omissione di Referto?

In caso di omissione del Referto per dimenticanza o ignoranza dell’obbligo stesso, il medico (Esercente di un servizio di Pubblica necessità) incorre nel reato di omissione di referto (ex art 365 c.p.); se trattasi di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio incorre nel reato di omissione di denuncia (ex art 361-362 c.p.).

 

A chi devono essere inviati i Referti o le Denunce?

Devono essere inoltrati all’Autorità giudiziaria, con la finalità che la notizia giunga a conoscenza della Procura della Repubblica.

Nella pratica il medico può trasmettere il documento (Referto o Denuncia) alla più vicina Stazione della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia Municipale, ecc.,  ossia al Comando della Polizia Giudiziaria che ha fatto il rilievo dell’incidente stradale.

 

Ad es. se si tratta della Polizia di Stato e/o l Polizia Stradale il referto va inviato all’indirizzo PEC

 

sezpolstrada.pr@pecps.poliziadistato.it

 

Ad ogni buon conto si invia il Referto o la Denuncia all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino, ricordando che il Referto deve pervenire  –

–    entro 48h dal momento in cui vi è cognizione dell’evento;

–    immediatamente, se vi è pericolo nel ritardo;

 

Comunque la Denuncia dev’essere sempre presentata senza ritardo.

 

I casi in cui il medico deve sempre fare Referto o Denuncia

In caso di incidente stradale il medico può essere coinvolto in termini certificativi, anche a distanza di tempo dall’evento:

–    allorché rilevi che, nonostante un’iniziale breve indicazione prognostica, la malattia o la prognosi di malattia superi dall’inizio i 40 gg,

–    qualora accerti l’esistenza di una qualsiasi delle altre condizioni sopra riportate.

Il Referto e la denuncia devono essere fatti non solo dai medici del PS, ma anche i MMG o gli specialisti, che successivamente vengano a conoscenza delle conseguenze di un incidente stradale.

 

Intervento di più medici nella valutazione delle lesioni

E’ bene ricordare che nel caso di intervento di più medici (anche in tempi successivi), su tutti grava l’obbligo di referto/denuncia, salvo che non si sia accertato che altri medici in precedenza abbiano già provveduto.

In considerazione anche dell’importanza medico-legale e assicurativa di quanto sopra, l’Ordine dei Medici ha già organizzato due eventi formativi nel corso del 2017 su questo tema.

Per agevolare il lavoro dei colleghi alleghiamo a queste righe anche il fac-simile di Referto all’Autorità Giudiziaria, da poter usare nella pratica professionale.

 

FAC-SIMILE DI REFERTO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltro, diffusione o altro uso di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario é proibita. Se ricevete questa comunicazione per errore, contattate il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma
via Po 134 – 43125 Parma tel. 0521.208818 – 234276 fax 0521.234276
mail: segreteria@omceopr.itordinemedicidiparma@postecert.it
Condividi articolo