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Programma straordinario di investimenti in sanità – Decreto 27 luglio 2026

La Fnomceo segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22-9-2026, è stato pubblicato il decreto 27 luglio 2026 recante l’aggiornamento e la modifica del decreto ministeriale 29 luglio 2022 in materia di apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Il provvedimento interviene sull’impiego del contributo complessivo di 235.834.000 euro, già ripartito tra le Regioni in quota capitaria, nell’ambito del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Il suddetto decreto prevede che ciascuna Regione possa destinare fino al 50% della quota assegnata all’acquisto di apparecchiature per le Case della comunità hub e spoke. Le risorse residue sono destinate all’acquisto di apparecchiature per: gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta; gli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e dei PLS; le aggregazioni di medicina di gruppo. La programmazione dovrà tenere conto delle caratteristiche demografiche e orografiche dei territori, con particolare attenzione alle aree interne, rurali, alle piccole isole e alle periferie urbane, al fine di assicurare la capillarità dei servizi e ridurre le diseguaglianze territoriali. Le somme eventualmente non impegnate per le apparecchiature destinate agli studi dei MMG e dei PLS potranno essere riprogrammate per integrare gli acquisti destinati alle Case della comunità hub e spoke. Le apparecchiature di diagnostica di primo livello dovranno essere coerenti con i criteri metodologici e gli strumenti operativi elaborati dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero della salute. Dovranno inoltre essere compatibili e integrabili: con la Piattaforma nazionale di telemedicina; con i servizi di telemedicina previsti dalla Missione 6, Componente 1, del PNRR; con il Fascicolo sanitario elettronico. L’utilizzo delle apparecchiature dovrà avvenire nell’ambito dei compiti propri dei MMG e dei PLS. Le prestazioni erogate attraverso tali strumenti sono ricondotte ai livelli essenziali di assistenza dell’assistenza sanitaria di base. Le Regioni sono tenute a presentare al Ministero della salute entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, il piano dei fabbisogni relativo alle apparecchiature per le Case della comunità hub e spoke; ed entro 90 giorni dal completamento dei lavori del tavolo tecnico, il piano pluriennale dei fabbisogni relativo alle apparecchiature destinate agli studi dei MMG e dei PLS e alle aggregazioni di medicina di gruppo. I piani saranno sottoposti alla valutazione del tavolo tecnico e alla successiva approvazione del Ministero della salute. Le Regioni dovranno procedere alla stipula di accordi integrativi regionali con i MMG e i PLS, sulla base degli obiettivi di salute regionali, dei modelli organizzativi adottati e dell’Accordo collettivo nazionale del 30 ottobre 2020. I medici che intendano contribuire al raggiungimento degli obiettivi assistenziali mediante dispositivi propri, previa autorizzazione dell’azienda sanitaria competente, dovranno certificare tale contributo secondo le modalità definite dagli accordi integrativi regionali. Soltanto a seguito della valutazione positiva del tavolo tecnico e dell’approvazione ministeriale dei piani dei fabbisogni e delle relative spese, le Regioni potranno presentare le richieste di ammissione a finanziamento secondo le procedure previste dagli accordi Stato-Regioni del 19 dicembre 2002 e del 28 febbraio 2008. Il provvedimento in esame rafforza il raccordo tra la rete degli studi dei MMG e dei PLS, le Case della comunità e i sistemi di telemedicina, destinando una quota delle risorse già disponibili al potenziamento delle strutture hub e spoke. Particolare rilievo assume l’obiettivo di garantire una maggiore prossimità dell’assistenza, soprattutto in favore dei pazienti cronici e fragili e delle popolazioni residenti nei territori caratterizzati da maggiore difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

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