Funzioni e Poteri

Le Tappe principali della storia degli Ordini

1. Associazioni private alla fine dell’800.

2. Istituzioni pubbliche : legge 455 del10 luglio 1910 promulgata dal Governo Giolitti.

3. Ordini e sindacati : in competizione dal 1912 alla Prima Guerra Mondiale.

4. Nel dopoguerra Ordini in declino e “sindacati fascisti di categoria” in ascesa.

5. Soppressione degli ordini : 1935.

6. 13 settembre 1946 D.L.C.P.S. dell’Assemblea Costituente n. 233: ricostituzione degli ordini.

7. Approvazione Regolamento degli Ordini con D.P.R. 221 del 5 aprile 1950

8. Col D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135 istituzione della professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell'ambito dell'Ordine dei Medici

9. "Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri" con Legge 14 luglio 1985 n. 409

Gli Ordini dei Medici furono istituiti dal Governo Giolitti, con legge istitutiva n.455 del 10 luglio 1910, dopo anni di travaglio parlamentare e di pressioni sociali.
Dopo che il regime fascista li aveva soppressi nel marzo 1935, e ne trasferiva le funzioni ed i compiti al Sindacato fascista di categoria, gli stessi furono ricostituiti dall'Assemblea Costituente con D.L.C.P.S. del 13 settembre 1946, n.233 il cui regolamento di esecuzione veniva approvato con D.P.R. n.221 del 5 aprile 1950.
Gli Ordini dei Medici mutarono la loro denominazione giuridica nell'anno 1985, diventando "Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri" a seguito della emanazione della legge 14 luglio 1985, n.409, che, recependo e dando attuazione alle direttive CEE n.78/686 e n.78/687, relative all'istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (D.P.R. 28 febbraio 1980, n.135), istituiva la professione di odontoiatra, creando un Albo degli Odontoiatri nell'ambito dell'Ordine dei Medici. In pratica, si realizzava un sistema di convivenza, in un unico ordinamento, di due Albi professionali con la conseguente istituzione, all'interno del Consiglio Direttivo, della Commissione per gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri quali organi collegiali, dotati di specifiche competenze istituzionali.
L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri è un Ente di Diritto Pubblico, ausiliario dello Stato, dotato di una propria autonomia gestionale e decisionale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinato nelle sue attività istituzionali dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

L’ ordinamento giuridico ha voluto così tutelare il Cittadino, garantendo che Medici e Odontoiatri siano in possesso dei titoli necessari allo svolgimento delle due professioni e che l´esercizio stesso avvenga secondo dei principi di correttezza e decoro.

In Italia, così come negli altri Paesi dell´Unione Europea, pur con forme diverse, queste professioni sono definite "protette", ciò implica che per essere legittimati ad esercitare tali professioni è necessaria l’iscrizione all’apposito albo professionale e che solo con detta iscrizione si acquisisce lo status professionale di medico chirurgo e quello di odontoiatra.

Il possesso dei titoli deve essere completato dall´osservanza di specifiche norme comportamentali che insieme costituiscono il Codice di Deontologia Medica: precetti fondamentali che sono autonomamente elaborati e costantemente aggiornati dall´Ordine, che è chiamato a garantirne il rispetto e a comminare sanzioni disciplinari nei confronti dei professionisti che li disattendono.

l’Ordine quale organo ausiliario dello Stato



1. Tenuta dell’Albo.

2. Vigilanza sull’abusivismo
3. Magistratura speciale
4. Potere tariffario (ora abolito di fatto)
4. Presenza consultiva in commissioni.
5. Presenza esami di stato e gestione della formazione specifica in medicina generale.
Aspetti normativi

1) L´Ordine deve in primo luogo tenere e pubblicare gli Albi professionali, garantendo a tutti i cittadini la possibilità di verificare l´effettiva iscrizione di un medico o di un odontoiatra e, dunque, il possesso dei titoli e delle competenze indispensabili per esercitare la professione.

2) Il Consiglio Direttivo deve vigilare sul decoro e sull´indipendenza dell´Ordine, come espressione di autonomia e capacità di autogoverno. I principi contenuti nel Codice Deontologico non costituiscono, a differenza delle leggi della Repubblica, un completo ed esaustivo elenco di norme da osservare ma, ispirando l´azione di vigilanza, consentono di effettuare autonome valutazioni sulla correttezza comportamentale dei medici e degli odontoiatri.

3) L´Ordine ha anche il compito di designare propri rappresentanti presso commissioni, Enti o organizzazioni comunali o provinciali

4) Altra funzione dell´Ordine è quella di promuovere e favorire le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti. È una funzione importante e strategica soprattutto in riferimento all´introduzione del progetto nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM).

5) L´Ordine contribuisce all´elaborazione e all´adozione di provvedimenti normativi che riguardano le professioni in quanto la legge prevede che dia "il proprio concorso alle Autorità locali nello studio e nell´attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l´ordine".

6) Se richiesto, l´Ordine può interporsi nelle controversie tra sanitari e tra questi ed Enti o persone, "per ragioni di spese e di onorari". L´intervento dell´Ordine può anche non limitarsi a ciò, ma anche intervenire, sempre se richiesto, per conciliare le parti all´interno di contenziosi per responsabilità professionale.

7) Infine l´Ordine esercita il potere disciplinare attraverso l´azione autonoma e distinta delle due Commissioni per gli Iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Condividi articolo