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Pagamento quote ordinistiche e casi di morosità: Provvedimenti per chi non assolve agli obblighi di legge o non si presenta alle audizioni

Gentili Colleghi,

siamo spiacenti di dovervi mettere a conoscenza di alcune note comportamentali:

PAGAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE E PROCEDURA DI CANCELLAZIONE PER MOROSITÀ

In base alla nuova normativa “Legge 3/2018” e alle Sentenze CCEPS, si porta a conoscenza degli iscritti che coloro che non provvederanno al pagamento della quota d’iscrizione all’Ordine, saranno sottoposti a provvedimento disciplinare.

L’attivazione della procedura è prevista per le seguenti inadempienze:

  • In caso di mancata risposta a una raccomandata A/R o a un avviso tramite Pec.
  • In caso di non presentazione alle convocazioni.

Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine è obbligatorio, invitiamo quindi, nel momento in cui arriverà l’avviso di assolvimento (marzo 2019), al rispetto i termini di scadenza. Sollecitiamo inoltre coloro che abbiano degli arretrati a mettersi in regola con tale adempimento previsto per legge.

Purtroppo da quest’anno non possiamo più soprassedere dall’attivare il previsto iter legale che porta inevitabilmente, in caso di morosità, alla cancellazione dall’Albo Professionale con conseguente impossibilità a svolgere l’attività lavorativa. E lavorando senza iscrizione all’Albo si incorre nel reato di esercizio abusivo della professione, con implicazioni di carattere penale.

Esercizio abusivo della professione che, in base alle modifiche apportate all’art. 348 del Codice Penale, prevede un inasprimento delle pene, sia sotto il profilo penale che amministrativo, con importanti sanzioni pecuniarie e sequestro dei beni professionali.

 

  • MANCATA PRESENTAZIONE ALLE CONVOCAZIONI

Posizione non regolarizzata

Le mancate presentazioni alle audizioni, persistendo la morosità, comporterà da parte del Consiglio Direttivo dell’Ordine la pronuncia della cancellazione dall’Albo.

Posizione regolarizzata in ritardo

Alla convocazione occorre presentarsi anche se si sia già provveduto (in ritardo) all’assolvimento dell’obbligo di pagamento, perché il caso è comunque oggetto di rilievo disciplinare.

Ecco perché il ritiro della raccomandata o la risposta ancor prima all’invito bonario a regolarizzare le pendenze non sono motivi validi per mancare alla convocazione da parte dell’Ordine dei Medici.

Si confida nella Vostra sensibilità e collaborazione anche alla luce del fatto che questo Ordine già da qualche anno sta adottando una politica di contenimento della Quota ordinistica.

Nel 2017 infatti, estinto il mutuo contratto con l’Enpam per la nuova sede, il Consiglio ha deliberato una progressiva riduzione della quota di iscrizione, partita da meno 5 euro, continuata nel 2018 con meno 20 euro, e nel 2019 con quota ridotta per giovani e anziani a 120 euro.

 

  • OBBLIGO DI DOTARSI DI PEC

Si rammenta ai 2000 iscritti che non l’hanno ancora fatto l’obbligo di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e di comunicarla all’Ordine dei medici: una necessità, non solo operativa, ma anche un dettame normativo.

Si ricorda infatti che l’indirizzo PEC è obbligatorio per l’art. 16, co 7 e 7-bis, del D.L.29/11/2008 n.185 convertito con modificazioni nella L. 28/1/2009 n.2.;

inoltre la L. 17/12/2012 n.221 ha istituito l’INI-PEC, un elenco pubblico denominato Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti presso il Ministero per lo sviluppo economico.

Proprio i funzionari INI-PEC, in seguito ai controlli e alle verifiche in corso, ci hanno comunicato che DIVERSI NOSTRI ISCRITTI NON HANNO ANCORA ASSOLTO ALL’OBBLIGO. Quindi invitiamo i colleghi non ancora in regola a provvedere prontamente.

Anche in questo caso, trattandosi di un obbligo normativo, il mancato assolvimento sarà di per sé motivo di provvedimento disciplinare.

 

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