L’art. 5 della “Linee guida di regolamento regionale dell’informazione scientifica sul farmaco” emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20/04/2006 ove afferma che “Gli ISF devono svolgere la loro attività presso i medici da soli; la presenza del capoarea o di altre figure professionali non correlate all’attività di informazione scientifica, è ammessa solo per funzioni diverse dalla informazione scientifica”.
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Leggi il CHIARIMENTO AIFA in risposta alla richiesta di pare del Dott. Antonio Mazzarella, Presidente nazionale Federazione Associazioni Italiane Informatori Scientifici del Farmaco