Oggetto: ddl n. 2167 – decreto-legge 44/2021 – misure contenimento COVID-19 – Approvazione dell’emendamento 3.0.100 ed altri emendamenti identici (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2).
Si segnala per opportuna conoscenza che l’Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 13.05.2021, durante l’esame del disegno di legge n. 2167 (DL 44/2021 – “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) ha approvato l’emendamento 3.0.100 ed altri emendamenti identici come indicato in oggetto.
Si riporta di seguito l’esame dell’emendamento così come illustrato nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
L’articolo 3-bis – di cui l’emendamento 3.0.100 ed altri emendamenti identici, approvati dal Senato, propongono l’inserimento – reca una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. In base al comma 1 del presente articolo, i summenzionati delitti sono punibili solo nei casi di colpa grave; il comma 2 individua alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa. Riguardo al periodo oggetto dello stato di emergenza summenzionato, il comma 1 fa riferimento alla prima delibera del Consiglio dei ministri -delibera del 31 gennaio 2020-ed alle successive proroghe.
Ciò detto, la limitazione della punibilità concerne i delitti in questione commessi nell’esercizio di una professione sanitaria. Si ricorda che l’ambito delle professioni sanitarie comprende i soggetti iscritti agli albi professionali degli Ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi. La norma transitoria in esame fa riferimento ai delitti in oggetto che trovino causa nella situazione di emergenza, relativa alla suddetta epidemia da COVID-19. La norma fa quindi riferimento, entro tale FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582 ambito, a qualsiasi attività (di professione sanitaria), anche se relativa a casi non inerenti al COVID-19.
Il comma 2 prevede che, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tenga conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche, al momento del fatto, sulle patologie derivanti dall’infezione da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all’emergenza. Si ricorda che, in base alla disciplina vigente di cui all’articolo 590- sexies del codice penale, è esclusa la punibilità, per i casi di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia -e quindi non per negligenza o imprudenza -e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida (adeguate alle specificità del caso concreto), come definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero, in mancanza di esse, le buone pratiche clinico-assistenziali.
Si rileva che l’Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2167, di conversione in legge del decreto-legge n. 44, recante misure urgenti per il contenimento del Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Il testo passa all’esame della Camera dei deputati.
In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il testo dell’emendamento approvato (All. n. 1).