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Disposizioni di interesse relative al decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65: “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Comunicazione Fnomceo

Articolo 10 (Corsi di formazione)
Comma 1 “Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.
Articolo 14 (Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19) Comma 1 “La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale”.
Comma 2 “La certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 3, del decretolegge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”.

COMUNICAZIONE FNOMCEO

ALLEGATO

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