Tra le disposizioni di maggiore interesse si evidenzia in particolare che l’articolo 1 (Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria) prevede che: “Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale” (comma 1).
“Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale” (comma 2). “E’ altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica” (comma 3).
“L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere” (comma 4).
“Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio” (comma 5).