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Legge 12 aprile 2022, n. 33: “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”

Tra le disposizioni di maggiore interesse si evidenzia in particolare che l’articolo 1 (Facoltà di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria) prevede che: “Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale” (comma 1).
“Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale” (comma 2). “E’ altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica” (comma 3).
“L’iscrizione contemporanea di cui ai commi 1 e 3 è consentita presso istituzioni italiane ovvero italiane ed estere” (comma 4).
“Resta fermo l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento per l’iscrizione ai singoli corsi di studio” (comma 5).

Comunicazione Fnomceo

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