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Nuove sanzioni per certificazione medica falsa o falsamente attestante lo stato di malattia anche in telemedicina – Il Ddl Semplificazioni è legge

Nuove sanzioni per certificazione medica falsa o falsamente attestante lo stato di malattia anche in telemedicina, che sono ora attribuite al medico e non soltanto a colui che è destinatario della certificazione. La sentenza di condanna e di applicazione della pena prevede la sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo e porta ad un licenziamento per giusta causa dalla struttura pubblica o privata.

Queste sono le novità apportate dal Disegno di Legge approvato dal Senato della Repubblica l’8 ottobre 2025, contenente le Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

-Allegato: TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Cambia la quotidianità di pazienti e medici: nel provvedimento, approvato da Montecitorio dopo l’ok del Senato e nato per tagliare la burocrazia, spuntano misure che ridisegnano il perimetro odierno. Ne elenchiamo brevemente alcune: estese alla telemedicina le sanzioni per false certificazioni, semplificata la governance dell’Irccs Gaslini e rafforzati gli obblighi per la comunicazione di carenze farmaceutiche.

L’articolo 58 estende al contesto digitale le severe sanzioni già previste per le certificazioni false. Anche le certificazioni mediche rilasciate in telemedicina, se basate su dati clinici non direttamente constatati o oggettivamente documentati, potranno costare al medico la radiazione dall’albo e il licenziamento se operante nel pubblico o convenzionato. La definizione dei casi e delle modalità di telecertificazione sarà demandata a un Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta del Ministero della Salute.

Art. 58.
(Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)
1. All’articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente » sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione».

Riprendendo l’Articolo 55-quinquies, D.lgs. 165/2001
Comma 1: Prevede la reclusione (da uno a cinque anni) e la multa (da 400 a 1.600 euro) per il lavoratore pubblico che falsifica le presenze in servizio o il certificato medico di malattia, e per chi concorre nel reato.
Comma 2: Stabilisce che il lavoratore, oltre alle sanzioni penali e disciplinari, deve risarcire il danno patrimoniale (pari alla retribuzione pagata per le assenze non lavorate) e il danno d’immagine.
Comma 3-bis: Introduce la possibilità che le ripetute e ingiustificate assenze, soprattutto nei periodi in cui è fondamentale assicurare la continuità dei servizi (ad esempio, congiunte a festività o riposi settimanali), siano definite e sanzionate dai contratti collettivi nazionali, ma sempre fermo restando che tali condotte possono comportare il licenziamento.

 

 

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