La Fnomceo ha trasmesso la Circolare del Ministero della Salute 4258-29/05/2026-DPRES-DPRES-P: “Malattia da Virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease – BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) – Indicazioni operative per l’attuazione dell’Ordinanza del Ministro della salute “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)” del 29 maggio 2026 in materia di autosegnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda”.
ALLEGATI:
- Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola
- Procedure nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento
- Comunicazione Fnomceo numero 69
- modulo dichiarazione IT EN
- modulo dichiarazione IT ES
- modulo dichiarazione IT FR
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
In considerazione del focolaio in corso causato dal virus Bundibugyo (BVD), le misure stabilite dalla presente ordinanza si applicano a chiunque provenga direttamente o indirettamente, dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda o che sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell’ingresso in territorio nazionale.
Art. 2.
(Obbligo di dichiarazione e comunicazione)
1. I soggetti di cui all’articolo 1 che, con qualunque mezzo di trasporto, fanno ingresso nel territorio nazionale sono tenuti a effettuare, immediatamente e comunque non oltre 24 ore dall’ingresso, un’apposita dichiarazione firmata, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, secondo il modello allegato alla presente ordinanza (allegato 1), al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono ad inviare ai seguenti indirizzi e-mail dip.prevenzione@sanita.it e segr.dgprev@sanita.it, entro 24 ore, il riferimento e-mail a cui devono essere inviate le dichiarazioni di cui al comma 1, dandone altresì massima diffusione pubblica sui rispettivi canali e mezzi di comunicazione istituzionale.
3. Ḗ altrimenti possibile recarsi direttamente presso il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di residenza o domicilio per consegnare la dichiarazione.
Art. 5
(Definizione delle specifiche misure per sintomatici e asintomatici e criteri medici ed epidemiologici di valutazione del rischio)
1.Le specifiche misure da adottare, distinte per asintomatici e sintomatici, e i criteri di valutazione medici ed epidemiologici del rischio sono descritti nella Circolare del Ministero della salute avente ad oggetto: “Malattia da Virus Ebola (MVE) causata dal virus Bundibugyo (Bundibugyo virus disease – BVD; Orthoebolavirus bundibugyoense) – Indicazioni operative per l’attuazione dell’Ordinanza del Ministro della salute “Procedure operative e misure di sorveglianza sanitaria relative alla Malattia da Virus Ebola (MVE)” del 29 maggio 2026 in materia di auto segnalazione, sorveglianza sanitaria, stratificazione del rischio e gestione dei casi, dei contatti di caso e dei soggetti in arrivo dalla Repubblica Democratica del Congo e dall’Uganda” del 29 maggio 2026, che è allegata alla presente ordinanza (Allegato 2) e il cui contenuto ne costituisce parte integrante.
2. Nei casi di rischio basso, come definito dalla Circolare di cui al comma 1, è disposto l’automonitoraggio quotidiano dei sintomi, inclusa la misurazione della temperatura corporea fino al 21° giorno con almeno un contatto di verifica da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio. Nei casi di rischio moderato, come definito dalla Circolare cui al comma 1, è disposta la sorveglianza sanitaria attiva, con monitoraggio giornaliero da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio fino al ventunesimo giorno, nonché l’obbligo per il soggetto di comunicare preventivamente eventuali spostamenti fuori dalla Regione o Provincia autonoma di permanenza. Nei casi di rischio alto, come definito dalla Circolare di cui al comma 1, è disposta la quarantena, unitamente alla sorveglianza sanitaria attiva e al monitoraggio giornaliero fino al ventunesimo giorno dall’ultima esposizione o dall’uscita dall’area di specifica attenzione.
3. Il livello massimo di misura si applica ai soggetti con esposizione ad alto rischio, come definito dalla Circolare di cui al comma 1, indipendentemente dall’area di provenienza, nonché ai soggetti sintomatici classificabili come persona da valutare, caso probabile o caso confermato. In tali ipotesi, è attivato il percorso sanitario in biocontenimento, secondo le procedure nazionali e i pazienti sono inviati presso l’Ospedale nazionale di riferimento INMI “Lazzaro Spallanzani” di Roma.
4. Le misure di cui al presente articolo sono applicate secondo criteri di proporzionalità, gradualità e massima precauzione, e possono essere rimodulate dall’autorità sanitaria competente in relazione all’evoluzione del quadro epidemiologico e alle evidenze scientifiche disponibili.
Le procedure nazionali per il trasporto di pazienti in alto biocontenimento, (nel rispetto delledirettive e dei regolamenti vigenti anche in materia di privacy), si riferiscono ai trasferimento di individui colpiti da malattia altamente contagiosa, o supposta tale, verso strutture ospedaliere attrezzate per affrontare tale fattispecie. Il paziente affetto da patologie ad alta contagiosità, che si trovi nelle condizioni di poter essere trasportato usando esclusivamente le attrezzature di alto biocontenimento, ai fini dell’urgenza è sempre assimilato ad un paziente in imminente pericolo di vita. Le procedure costituiscono inoltre la base per la stesura di un protocollo relativo alla gestione delle fasi iniziali di uno o più casi accertati o sospetti nel territorio nazionale di malattia infettiva, di particolare pericolosità per la salute pubblica ed avente rilevanza ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale 2005 (vigente dal 15 giugno 2007). Il trasporto può avvenire via aerea o via terrestre, con il paziente affetto proveniente dall’estero o dal territorio nazionale, da un punto di frontiera marittimo, aereo o terrestre o da un mezzo di trasporto in acque o nello spazio aereo internazionali. Il trasporto via aerea comporta anche due fasi di trasporto terrestre, come più sotto descritto. Gli Istituti di riferimento per la gestione dei casi in Italia sono: Istituto Nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e l’Azienda Ospedaliera – Polo Universitario “Luigi Sacco” di Milano. I due Istituti hanno al momento diversi livelli di disponibilità, di caratteristiche e dimensione delle strutture di isolamento, delle competenze necessarie e dei modelli organizzativi (caratteristiche fisiche, livello di isolamento attivabile, capacità certificate di diagnostica avanzata anche per agenti di classe 4, capacità clinica specifica, percorsi per garantire la sicurezza degli operatori e della comunità, sicurezza nella gestione delle informazioni), per cui la decisione su dove ricove rare il paziente affetto deve essere attentamente valutata. Le procedure che seguono non coprono le necessità di una evacuazione di massa e sono comunque commisurate alle dotazioni disponibili.

