In considerazione della rilevanza della fattispecie trattata la Fnomceo ha trasmesso la circolare INPS n. 92 del 04.09.2026, recante nuove indicazioni in merito alla determinazione della data di decorrenza dell’evento di malattia, ai fini del riconoscimento della relativa prestazione previdenziale.
In via generale, l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico, rilasciato a seguito della valutazione clinica attestante l’incapacità temporanea al lavoro. Tale data rileva, tra l’altro, per il computo del periodo di carenza, per l’applicazione delle percentuali di indennizzo, per il calcolo del periodo massimo assistibile e per gli eventuali effetti sanzionatori. A decorrere dalla pubblicazione della suddetta circolare, l’INPS riconosce la tutela previdenziale anche per il giorno immediatamente precedente a quello di redazione del certificato medico, compreso il caso in cui la visita sia effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Il riconoscimento del giorno precedente è subordinato alle seguenti condizioni:
-il giorno deve essere immediatamente antecedente alla data di redazione del certificato;
-tale giorno non deve essere un festivo infrasettimanale;
-non deve cadere di sabato o di domenica;
-deve essere rispettato il periodo massimo assistibile previsto dalla legge.
La circolare supera, pertanto, il precedente orientamento applicativo che escludeva il riconoscimento del giorno precedente nei casi di visita ambulatoriale. La possibilità di retrodatare l’inizio della tutela previdenziale resta riferita esclusivamente al giorno immediatamente precedente alla certificazione. Non è quindi riconoscibile qualora la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…” sia anteriore di oltre un giorno rispetto alla data del certificato. Nei giorni festivi infrasettimanali, il sabato e la domenica, il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale; per tale ragione, il giorno precedente non può essere riconosciuto dall’INPS nei casi indicati. Inoltre, occorre precisare che tale disciplina si applica anche ai certificati di continuazione e di ricaduta della malattia. Ciò al fine di assicurare una tutela previdenziale effettiva e uniforme sul territorio nazionale, tenendo conto della trasformazione dell’assistenza territoriale, della riduzione del numero dei medici di medicina generale, dell’aumento dei carichi organizzativi e assistenziali e della diffusione della programmazione degli accessi ambulatoriali.
ALLEGATI:

