La FNOMCeO segnala sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15-9-2026 è stato pubblicato il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale.
ALLEGATI:
Queste alcune delle disposizioni di maggiore interesse così come illustrate nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati:
-Articolo 8 (Coordinamento con le Autorità settoriali di vigilanza del mercato)- Il comma 1 prevede che l’Agenzia per cybersicurezza nazionale – ACN, nell’esercizio dei poteri di vigilanza e ispettivi, garantisce il coordinamento e la collaborazione con le pertinenti autorità settoriali di vigilanza del mercato responsabili dell’esecuzione della normativa di armonizzazione dei prodotti dell’Unione europea. Il decreto legislativo n. 157 del 2022 (recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell’Unione europea) individua tra le autorità settoriali di vigilanza del mercato il Ministero della salute.
-Articolo 39 (Sistemi di intelligenza artificiale nelle pubbliche amministrazioni e valorizzazione del capitale umano)- L’articolo 39 definisce le attività del Ministro per la pubblica amministrazione ai fini dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore della pubblica amministrazione, diretto tra l’altro al reclutamento e alla formazione del personale, anche attraverso l’utilizzo della Scuola nazionale dell’Amministrazione e la collaborazione di università, enti di ricerca e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
-Articolo 40 (Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale)- L’articolo 40 dello schema reca norme di tutela del lavoratore relative ai processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 1 esclude che le decisioni relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto di lavoro, ivi compresi i provvedimenti disciplinari, siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, basato su sistemi di intelligenza artificiale, e richiede che la decisione definitiva sia riservata dal datore di lavoro a una persona fisica, la quale deve esercitare un potere effettivo e autonomo. Il comma 4 stabilisce che il licenziamento intimato in violazione delle suddette prescrizioni è nullo.
-Articolo 41 (Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM)- Il comma 2 dispone che la formazione sull’uso sicuro e responsabile dell’IA rivolta ai professionisti può essere organizzata anche da ordini professionali e associazioni di categoria.
-Articolo 41 (Formazione in materia di IA delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM)- Il comma 2 dispone che la formazione sull’uso sicuro e responsabile dell’IA rivolta ai professionisti può essere organizzata anche da ordini professionali e associazioni di categoria.
-Articolo 45 (Formazione in materia di intelligenza artificiale per le professioni)- L’articolo 45 introduce, nell’ambito della formazione professionale, specifici percorsi di alfabetizzazione e formazione sull’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale (IA), rivolti sia ai professionisti iscritti ad ordini e collegi, sia, in determinati casi, ai professionisti appartenenti alle professioni non organizzate in ordini o collegi. La disposizione individua, inoltre, i contenuti minimi dei percorsi formativi, disciplina le modalità di adeguamento dei regolamenti professionali e reca una specifica previsione per le professioni sanitarie. L’articolo 45, comma 1, dello schema di decreto legislativo stabilisce un obbligo fondamentale per gli ordini professionali, i quali sono tenuti a integrare nei propri percorsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua specifici programmi di alfabetizzazione e addestramento all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 2 dell’articolo 45 del suddetto decreto legislativo specifica gli elementi contenutistici e didattici che devono necessariamente caratterizzare i percorsi di alfabetizzazione e formazione professionale sull’intelligenza artificiale (IA) introdotti dal comma precedente. La norma delinea un programma formativo articolato su tre pilastri fondamentali, volti a garantire che il professionista non solo apprenda l’uso tecnico dello strumento, ma ne comprenda anche le implicazioni legali ed etiche all’interno del proprio specifico settore di riferimento. In secondo luogo, la disposizione stabilisce l’obbligo di approfondire i profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale. Infine, il terzo pilastro si focalizza sui profili deontologici, trattando in modo discorsivo le responsabilità che il professionista assume quando decide di avvalersi di sistemi algoritmici. Questo include la definizione degli obblighi informativi verso il paziente, un aspetto cruciale per mantenere il rapporto fiduciario, e il rispetto assoluto del principio antropocentrico. Tale principio è esplicitamente richiamato dal già richiamato articolo 1, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, che stabilisce che lo sviluppo e l’applicazione dell’IA devono essere sempre orientati alla tutela della dignità umana e alla garanzia che l’essere umano mantenga il controllo e la decisione finale sulla prestazione professionale (lett. c). Il comma 3 dell’articolo 45 definisce i criteri quantitativi e le modalità attuative dei percorsi formativi sull’intelligenza artificiale per i professionisti, stabilendo che tali corsi debbano prevedere un monte ore minimo per ogni periodo di valutazione della formazione continua, in linea con quanto già previsto dalle specifiche disposizioni di settore per ciascuna categoria professionale. Questa norma garantisce che l’alfabetizzazione tecnologica non sia lasciata alla discrezionalità dei singoli, ma diventi un obbligo misurabile e integrato nei sistemi di crediti formativi esistenti. Il legislatore specifica, inoltre, che i contenuti dettagliati, le metodologie di erogazione e la periodicità di questi aggiornamenti devono essere stabiliti seguendo le procedure descritte nel comma 5 dello stesso articolo, mantenendo però l’obbligo tassativo di rispettare i requisiti minimi di competenza tecnica, giuridica e deontologica delineati nei primi due commi della disposizione. Il comma 6 dell’articolo 45 introduce una disciplina speciale per le professioni sanitarie, stabilendo che l’integrazione dei percorsi formativi sull’intelligenza artificiale (IA) debba avvenire all’interno del sistema dell’educazione continua in medicina (ECM). A differenza di altre categorie professionali, per le quali l’adeguamento dei programmi è rimesso direttamente ai rispettivi consigli nazionali o organismi di regolazione, per l’ambito sanitario la norma prevede che l’inclusione di tali percorsi sia disposta attraverso un accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale accordo deve essere adottato entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto e ha il compito di definire le modalità con cui i professionisti della salute acquisiranno le competenze necessarie per utilizzare i sistemi algoritmici in modo sicuro e responsabile. Il comma 6 opera un rinvio interno ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 45, imponendo che l’accordo in Conferenza Stato-Regioni garantisca il rispetto di precisi requisiti minimi di contenuto e di durata.. Il riferimento alle professioni sanitarie riguarda le professioni assoggettate al sistema di educazione continua in medicina (ECM), (tra cui medici chirurghi e odontoiatri), disciplinato dagli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dalla normativa di settore relativa alle singole professioni sanitarie.
-Articolo 48 (Formazione in materia di intelligenza artificiale nell’ambito della formazione continua in medicina -ECM- e della formazione manageriale in sanità)- L’articolo 48 stabilisce che nell’ambito della educazione continua in medicina (ECM) devono essere previsti percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale indirizzati ai professionisti sanitari (comma 1). Il comma 2 specifica l’articolazione di tali percorsi, i quali includono: a) profili tecnici riguardanti il funzionamento, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione, le potenzialità e i limiti dei sistemi di intelligenza artificiale adoperati nel settore professionale di riferimento; b) profili giuridici riguardanti la disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con riferimento al regolamento IA e alle disposizioni attuative nazionali; c) profili deontologici riguardanti le responsabilità del professionista nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, gli obblighi informativi nei confronti del cliente e il rispetto del principio antropocentrico previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge IA.

