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Recenti norme in materia di pubblicità e direzione sanitaria

Gentili Colleghi,

si porta a conoscenza della nuova integrazione alla Legge 175 e successive modifiche dei commi 525 e 536, apportate dalla Legge di Stabilità 2019.

Un aspetto fondamentale riguarda la qualità dell’informazione pubblicitaria da parte degli iscritti e delle strutture private e sanitarie. Il richiamo è al capo II della legge 3 del 2018, alla legge 124 del 2017 e alla legge 248 del 2006, sulla veridicità del messaggio informativo e funzionale a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari.

Agli Ordini professionali è riconosciuta la competenza sull’intervento e sulle attività sanzionatorie. Vi invitiamo pertanto alla lettura e al rispetto dei testi di legge riportati.

Si porta inoltre a conoscenza del fatto che in base al comma 536, in ambito odontoiatrico, in presenza di società operanti sul territorio provinciale, dev’essere indicato un direttore sanitario iscritto all’albo dell’Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa. E ciascun direttore sanitario non può avere la direzione di più strutture odontoiatriche ma di una soltanto.


LEGGE DI BILANCIO 2019

GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2018 – Suppl. Ordinario n. 62

  1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.
  2. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 525, gli Ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo dell’Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si ricorda inoltre ai Colleghi Odontoiatri che in base alla legge 4 agosto 2017, n. 124:

Direzione sanitaria unica

Il direttore sanitario previsto per le società operanti come attività odontoiatrica dovrà svolgere questa mansione in una sola struttura ed essere iscritto all’Albo degli odontoiatri. Nel caso di strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali è presente anche un ambulatorio odontoiatrico, ove il direttore sanitario della struttura non abbia i requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica (iscrizione Albo odontoiatri), dovrà essere nominato un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici iscritto all’Albo degli odontoiatri. La mancata osservanza della norma comporterà la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute.

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