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Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione

La Fnomceo segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20-4-2026 è stata pubblicata la Legge 20 aprile 2026, n. 50 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

-Articolo 4, comma 4 (Investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità”, M6C1 e 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile”, M6C2 del PNRR)- L’articolo 4, comma 4, intervenendo sull’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 19/2024, consente alle regioni, per la realizzazione degli investimenti 1.1 “Case della Comunità” e 1.3 “Ospedali di Comunità” e del dell’ investimento 1.2. “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” del PNRR, oltre che degli altri interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari, di sostenere i relativi costi emergenti utilizzando le risorse previste per l’edilizia sanitaria (art. 20, L. n. 67/1988), integrando i progetti inseriti nei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) già sottoscritti e rendicontando, con apposita procedura, le risorse complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.

-Articolo 4, commi 4-bis-4-ter (Limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale)- I commi 4-bis e 4-ter dell’articolo 4 ampliano il periodo temporale di applicazione della disciplina che in via transitoria ha elevato da 70 a 73 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il Servizio sanitario nazionale; in merito, la novella proroga al 31 dicembre 2027 il limite temporale vigente, posto al 31 dicembre 2026, e prevede che, nell’ambito del medesimo anno 2027, tale ulteriore proroga non abbia effetto oltre l’eventuale entrata in vigore di una riforma del settore.

-Articolo 7, commi 1-3 e 10 (Modifiche alla disciplina relativa all’attuazione della riforma della disabilità) I commi in esame intervengono sulla disciplina relativa all’attuazione della riforma della disabilità prevista dal D.Lgs. n. 62 del 2024- Innanzitutto, dispongono l’estensione delle attività di sperimentazione relative alle nuove norme in materia di accertamento della condizione di disabilità (valutazione di base) e di elaborazione del progetto di vita individualizzato e personalizzato (valutazione multidimensionale) a ulteriori 40 province (comma 1). Inoltre, recano una disposizione volta ad assicurare la formazione dei soggetti coinvolti nella progressiva attuazione della riforma della disabilità (comma 2). Infine, modificano le norme relative alla composizione delle unità di valutazione di base, all’avvio del procedimento per l’elaborazione del progetto di vita e alla condivisione di banche dati e informazioni per l’erogazione di prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità (comma 3). Il comma 10 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all’applicazione dell’articolo 7 in esame. I commi da 1 a 3 dell’articolo 7 recano disposizioni riguardanti l’attuazione della riforma della disabilità prevista dal D.Lgs. n. 62 del 2024. In particolare, il comma 1 dispone l’estensione, a decorrere dal 1° marzo 2026, delle attività di sperimentazione relative alla nuova disciplina in materia di disabilità, previste dall’articolo 33, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 62 del 2024 e riguardanti, rispettivamente, le disposizioni relative alla valutazione di base e le disposizioni relative valutazione multidimensionale e al progetto di vita, a livello provinciale, ai territori indicati nell’Allegato 1 al decreto in esame. Tale estensione concerne solo determinate Province.

-Articolo 11 (Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)- L’articolo 11 apporta diverse modifiche al Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) quali: ▪ il riconoscimento del diritto di ciascun cittadino di accedere alle informazioni relative ai propri strumenti digitali (CIE, SPD, PEC); ▪ l’introduzione dell’obbligo di iscrizione Indice dei domicili digitali delle p.a. e dei gestori di pubblici servizi anche delle società a controllo pubblico; ▪ l’introduzione del divieto per le p.a. di richiedere ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da un’amministrazione (c.d. principio dell’once only); ▪ l’accesso automatico delle p.a. ai dati contenuti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente. Il comma 1, lett. b) modifica l’articolo 6-ter del CAD che disciplina l’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l’iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l’iscrizione.

PER LE ULTERIORI DISPOSIZIONI LEGGERE I SEGUENTI ALLEGATI:

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