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Attenzione! Entro il 31 dicembre vanno regolarizzati i crediti Ecm!

Prima di dover procedere nei confronti degli iscritti non certificabili, ricordiamo le ultime decisioni deliberate dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Sono stati inviati all’Ordine in questi giorni dalla FNOMCEO gli elenchi degli iscritti certificabili ECM e non certificabili, al fine di consentire entro il 31/12/2019, a tutti coloro che non si siano ancora attivati di conseguire la certificabilità ECM.

Informiamo che la Commissione nazionale per la formazione continua ha adottato una delibera finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari all’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM.

Nello specifico, sono state approvate alcune importanti modifiche riguardanti:

 

1) la possibilità per tutti i professionisti, che nel triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare il conseguimento dei crediti con formazione ECM svolta nel triennio 2017-2019;

2) il riconoscimento di crediti individuali tramite lo svolgimento delle attività di:

  • Ricerca scientifica (pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche)
  • Tutoraggio individuale
  • Formazione all’estero
  • Autoformazione per la quale è previsto l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale dei crediti formativi acquisibili per il triennio 2017- 2019.

3) l’esenzione per gli iscritti agli albi in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Ciò detto, considerato l’approssimarsi della scadenza del 31.12.2019, reputiamo opportuno sollecitare gli iscritti all’adempimento dell’obbligo formativo e invitarli a consultare la propria posizione ECM, collegandosi alla area riservata COGEAPS e registrandosi, qualora non lo avessero già fatto: http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot

 

Coloro i quali fossero in fase di formazione presso la Scuole di specialità o stiano frequentando il Corso di formazione in Medicina Generale hanno diritto all’esenzione. Questa esenzione non è automatica ma BISOGNA COMUNICARLA al Cogeaps di modo da non risultare inadempienti rispetto all’obbligo formativo, come spiegato nella Guida consultabile a questo link del Cogeaps: http://wp.cogeaps.it/wp-content/uploads/2016/12/15.00-SANTOPONTE_Esoneri-ed-esenzioni.pdf

Si rammenta che:

L’art.16 quater del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. dispone che la partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale in qualità di dipendente per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private o di libero professionista.

Inoltre, si rileva che l’art. 19 del Codice di Deontologia Medica prevede che “il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le eventuali inadempienze”.

Si sottolinea che i contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non abbia conseguito il minimo di crediti formativi stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

Ricordiamo infine che l’inadempienza riguardo all’obbligo formativo potrebbe avere serie conseguenze anche sul piano dell’eventuale copertura assicurativa nello svolgimento dell’attività professionale.

A BREVE SARÀ INVIATO UN SOLLECITO PERSONALE A QUANTI NON SIANO IN REGOLA CON L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO.

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