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Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni

L’Assemblea del Senato nella seduta del 25.9.2019 ha approvato in prima lettura il provvedimento indicato in oggetto, nel testo degli articoli formulato in sede redigente dalla Commissione Igiene e Sanità, che passa ora all’esame della Camera dei
deputati.
Come è noto il disegno di legge di iniziativa governativa prevede alcune disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
In particolare l’art. 1 del provvedimento dispone l’istituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
L’art. 2 prevede pene aggravate per i casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private.
L’art. 3 inserisce tra le circostanze aggravanti comuni del reato l’avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.
L’art. 4 esclude, nei casi in cui siano commessi con violenza o minaccia in danno dei soggetti summenzionati nell’esercizio delle loro funzioni, i reati di percosse e lesione personale
dall’ambito delle fattispecie punibili solo a querela della persona offesa. L’art. 5 reca le clausole di invarianza finanziaria.

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