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Quarantena: disposizioni per i sanitari. Tali operatori sospendono l’attività solo in caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19

In base al DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all’emergenza COVID-19″ (GU n.62 del 9-3-2020), vigente al: 10-3-2020

La disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, (lettera h: applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) non si applica agli operatori sanitari e a quelli dei servizi pubblici essenziali che vengono sottoposti a sorveglianza.

I medesimi operatori sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

 

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