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Certificazione “pazienti fragili” – Il periodo di assenza dal servizio è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria. Nessuna responsabilità per quest’ultimo se il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Legge in vigore dal 30 Aprile

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (modifica dell’art.26 comma 2), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/2020

  1. Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.

Approvata in Senato la modifica dell’art.26 comma 2 della L.18/20, la discussione passa alla Camera.

Comma 2 Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medicolegali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.


IL QUESITO POSTO AL MINISTRO DELLA SALUTE E INPS NAZIONALE (2.4.2020)

PREMESSA

 

L’interpretazione odierna del passaggio relativo alla certificazione nel caso di attestazione di patologia in pazienti immunodepressi per malattia o per trattamenti, in base all’art. 26, co2, del DL18/202° è OGGETTO DI RICHIESTA DI CHIARIMENTI al Ministero della salute e all’INPS nazionale, al fine di fare chiarezza su chi sia deputato alle certificazioni.

 

L’Ordine dei Medici di Parma ha richiesto UN CHIARIMENTO in merito all’utilizzo dei codici VO7 all’INPS provinciale.

Ora, in seguito al susseguirsi di note e disposizioni, ministeriali e della Presidenza del Consiglio, si pone il problema di fare ulteriore chiarezza su come il MMG debba comportarsi nella certificazione o se sia egli titolato a farlo nei casi di fragilità nella prevenzione della malattia virale in corso epidemico e se sia assimilabile ogni suo atto a quello previsto quale organo medico-legale.

Di là di ogni discorso sulla certificazione in generale, i problemi sono relativi all’identificazione si stati morbosi e le terapie che possano identificare lo stato di fragilità da immunodeficienza acquisita sia per malattia sia per causa iatrogena.

 

DOPO LE PRECEDENTE COMUNICAZIONE FATTA DALL’INPS CON CUI CI VENIVA CHIESTO DI INOLTRARE LA LORO COMUNICAZIONE AI MEDICI DELLA PROVINCIA DI PARMA CON CUI VENIVANO INDICATI I CODICI CHE AVREBBERO IDENTIFICATO LE SITUAZIONI DI QUARANTENA E DI ISOLAMENTO CAUTELATIVO DEI PAZIENTI SUDDETTI E CHE SERVIVANO PER ACCELERARE, SEMPLIFICANDOLA, LA STESSA CERTIFICAZIONE, si è ancora chiesto all’INPS locale di fare chiarezza sull’argomento, in relazione alle numerosità delle richieste fatta all’Odine dopo le lettere che ha chiesto di far conoscere ai medici di Parma.

Oggi si riceve una nuova lettera da parte della Responsabile regionale dell’Ufficio Legale dell’INPS, dott.sa Lucia Zanardi attraverso la Responsabile provinciale dello stesso Ufficio dott.sa Fulvia Fuciarelli.

Da ciò si evincono tre concetti fondamentali:

  • I MMG, in questa situazione di emergenza sanitaria, possono fare certificati di malattia per i loro pazienti per quarantena, isolamento fiduciario e anche nei casi di patologia cronica grave e/o stato di immunodepressione, che aumentano il rischio infettivo.
  • Non ha tanta importanza segnalare il codice ICD9 sul certificato da parte del Medico di base, quanto esplicitare al meglio la diagnosi, per fare emergere i sintomi/segni in atto a sostegno della gravità della situazione clinica, in assenza, ancor oggi, delle certificazioni da parte delle Autorità competenti.
  • Le indicazioni certificative possono valere sia per i dipendenti pubblici che privati per quanto riguarda l’INPS.

 

La stessa lettera conclude con una considerazione difficilmente non condivisibile, ovvero che l’interpretazione della norma che prevede che il curante possa fare una certificazione di stato di malattia come pure di situazione clinicamente rilevabile che possa portare ad una prevenzione attiva della malattia epidemia, attraverso la redazione di una “diagnosi clinica” sia la forma più adatta alla situazione emergenziale per tutelare i pazienti e la collettività perché non è certo possibile “permettere che i pazienti si trovino in difficoltà”.

Una valutazione sostenibile nella normale prassi e nello stato d’emergenza attuale, che supera gli ostacoli interpretativi del dover o poter ricorrere ad un codice in attesa che si chiarisca, da parte delle Autorità Competenti, chi siano le figure implicate nei processi indicati.

Chiarimento che è stato richiesto dall’Ordine, oltreché dallo stesso INPS provinciale/regionale, al Ministero competente della salute.


 

NOTA DEL 5 APRILE

L’OMCEO DI PARMA CHIEDE DELUCIDAZIONI E SPIEGAZIONI AL MINISTERO E ALL’INPS 

Ai medici di Parma,

In risposta ai colleghi che chiamano, scrivono e si parlano sui social sulla questione, al fine di evitare che si possano mal interpretare o dire o pensare cose distanti dalla realtà, con tutte le conseguenze del dire, si vuole significare che:

non ha ragione di essere quanto attribuito all’Ordine ovvero che abbia dato indicazione di comportamento nel caso specifico della certificazione nei casi indicati dall’INPS.

Va comunque sottolineato, senza motivo di smentita, che quanto apparso sul sito e comunicato non è altro CHE UNA DIFFUSIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL’INPS, nell’ambito della collaborazione fra Enti dello Stato, al fine di portare a conoscenza del Mondo medico parmense di procedure, peraltro finalizzate ad agevolare l’attività nel quotidiano.

 

Nessuna partecipazione o competenza in merito ad attività sindacali o contrattuali che non sono di competenza ordinistica, per cui ogni interpretazione ulteriore è stata lasciata a chi ne abbia avuto, e ne abbia tuttora, specifica competenza e che sarà valutata dall’Ordine nei termini di rispetto delle norme deontologico disciplinari.

L’ORDINE DI PARMA, IN QUESTA COME IN ALTRE SITUAZIONI OGGETTIVE, IN CUI A PREDOMINARE È STATO IL DUBBIO INTERPRETATIVO DI NORME, HA EFFETTUATO SEGNALAZIONE ALLA FEDERAZIONE (FNOMCEO) ED AI MINISTERI COMPETENTI CON L’OBIETTIVO PRIMARIO D’AGEVOLARE I MEDICI NELLA LORO ATTIVITÀ QUOTIDIANA, OLTRECHÈ FARE CHIAREZZA

Il Presidente

 

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