La Fnomceo segnala che il Tar Marche con sentenza n.752 del 1° giugno 2026 ha ribadito che, a legislazione vigente, le prestazioni dell’igienista dentale devono essere rese su indicazione medica e in compresenza dell’odontoiatra, confermando, quindi, che i professionisti laureati in igiene dentale e iscritti al relativo albo non possono aprire strutture sanitarie e/o studi professionali autonomi.
Il Collegio non ha ravvisato ragioni per discostarsi dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 marzo 2020, che ha ben chiarito che è la stessa disciplina nazionale a prevedere la necessaria compresenza tra la figura dell’igienista dentale e quella del medico odontoiatra. Ciò a tutela della salute del paziente, potendo il medico, qualora presente, prontamente intervenire in casi di urgenza o di necessità, senza che ciò si traduca in una compromissione dell’autonomia tra le due figure, che restano non più legate da un rapporto gerarchico ma di collaborazione professionale, e ciascuna è responsabile per la prestazione posta in essere. “Né si concretizza il paventato assorbimento delle competenze professionali dell’igienista dentale da parte degli odontoiatri o dei medici chirurghi abilitati all’esercizio dell’odontoiatria con la prevista possibilità che anche questi ultimi possano effettuare le prestazioni d’igiene dentale, dal momento che tale previsione, oltre a rispondere al principio del più contiene il meno, nel senso che sarebbe incomprensibile e paradossale escludere la possibilità al medico di svolgere anche prestazioni di igiene dentale ove necessario, è sostanzialmente volta a fronteggiare situazioni particolari, in cui anche sedute di igiene orale possano necessitare di anestesia o di diagnosi di patologia e che, dunque, richiedano il necessario coinvolgimento della figura medica, esorbitando dalle competenze dell’igienista”. Ciò detto, Il ricorso proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP contro la regione Marche e nei confronti della FNOMCeO e degli OMCeO delle Marche, che si sono costituiti, è stato dichiarato improcedibile e comunque infondato. Pertanto, il giudizio in oggetto si è concluso con il pieno accoglimento della linea consolidata della Fnomceo e della CAO nazionale.
ALLEGATI:

