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Corso su radioprotezione. Procedura da seguire una volta conseguiti i crediti formativi in materia

Gentilissima/Carissimo collega,

ti ricordo che anche per il nuovo triennio 2023-2025, è obbligatorio conseguire crediti formativi in materia di radioprotezione del paziente (art. 162 dl n° 101 del 2020) secondo le seguenti proporzioni:

  •  Il 10 % dei crediti complessivi per i medici specialisti, i medici di medicina generale e i pediatri di famiglia
  •  Il 15 % dei crediti complessivi per gli specialisti in fisica medica ed odontoiatri.

Pertanto, il conteggio degli E.C.M. da conseguire in materia di radioprotezione viene fatto applicando la percentuale del 10% o del 15 % al proprio obbligo formativo del triennio (al netto di bonus, riduzioni ed esoneri).

Attenzione: una volta conseguiti, i crediti formativi in materia di radioprotezione (corsi in presenza, FAD o autoformazione) vanno dichiarati come tali su Cogeaps attraverso il seguente procedimento:

  1. Accedere al proprio profilo con lo SPID su https://application.cogeaps.it/login/ ;
  2. Sulla barra-menu in alto a destra accedere alla sezione “RADIOPROTEZIONE”;
  3. Individuare nell’elenco i crediti da dichiarare come radioprotezione;
  4. Cliccare sull’icona della matita rossa e inoltrare la notifica!

NB: questa procedura può essere fatta dopo il caricamento del corso sul proprio profilo personale, (tenendo conto che gli ECM delle FAD vengono caricati entro 3 mesi dalla loro scadenza).

Per raggiungere tale obbligo formativo ti suggeriamo i seguenti metodi:

  • FAD gratuita della Fnomceo (8 ECM):

https://portale.fnomceo.it/la-radioprotezione-ai-sensi-del-d-lgs-101-2020-per-medici-e-odontoiatri/

  • La Commissione Nazionale ECM dispone anche che, nel limite massimo del 50%, i crediti previsti per l’obbligo in materia di radioprotezione possono essere conseguiti mediante autoformazione, fermo restando che il numero crediti raccolti con autoformazione non può superare il 20% dei crediti totali del triennio.
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