Con riferimento alla Comunicazione FNOMCeO n.143/2023 e alle successive valutazioni e approfondimenti in sede di riunione del Comitato Centrale del 4 gennaio u.s., si precisa che la locuzione “Coerentemente l’eventuale sanzione adottata dalla commissione produrrà i propri effetti limitatamente al particolare incarico” si deve leggere in armonia con l’intera normativa ordinistica di riferimento e, pertanto, da interpretare nel senso che la sanzione deve necessariamente trarre fondamento dai fatti connessi all’incarico. Gli effetti della sanzione, invece, sono quelli normalmente derivanti da ogni sanzione, talché, in caso di sospensione o radiazione l’ambito di efficacia rimane invariato e si estende all’inibizione totale dall’attività professionale.
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