Legge 27 maggio 2025, n. 78 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
Sulla Gazzetta Ufficiale n.124 del 30-5-2025 è stata pubblicata la legge del 31 marzo 2025, n. 39 di cui si riporta di seguito la disposizione di maggiore interesse così come illustrata nel dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
Articolo 1 (Misure urgenti in materia di polizze catastrofali): Il comma 1 differisce il termine previsto all’articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 (relativo all’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale e fissato prima del presente provvedimento al 31 marzo 2025):
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2024 (L. 30 dicembre 2023, n. 213) al comma 101 dell’art. 1 e il DM n. 18/2025 prevedono che le aziende tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio devono stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni catastrofali alle cosiddette “immobilizzazioni materiali”; oggetto dell’assicurazione sono i beni strumentali classificati alla voce B-II, numeri 1), 2) e 3) dell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio di esercizio di cui all’articolo 2424 del Codice civile, ovvero: terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Dunque, le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “… a qualsiasi titolo … per l’esercizio dell’attività di impresa”. In relazione a impianti e macchinari, inoltre, il suddetto decreto specifica che con tale locuzione si intendono “…tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato”: quindi computer e, in ambito medico, tutta la strumentazione per la diagnostica.
In particolare, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale è stato differito: – al 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese (si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, mentre si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro); – al 1° ottobre 2025 per le medie imprese (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, se non classificabili come piccole o microimprese). Resta fermo, invece, al 1° aprile 2025 il termine per le grandi imprese (più di 250 dipendenti) per le quali è previsto un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale il mancato adempimento non sarà valutato ai fini dell’eventuale perdita di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.
ATTENZIONE: tale obbligo interessa strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti (STP) le quali risultino regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, non ricadendo in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio.
-ALLEGATI
- Comunicazione n. 41 della Fnomceo riguardante la Legge in questione
- Testo coordinato del Decreto-Legge 31 marzo 2025 n. 39