News

Comunicato congiunto Ministero delle imprese e del made in Italy e AGID – Riversamento automatico del domicilio digitale dei professionisti dal registro INI-PEC al registro INAD

La Fnomceo ha reso noto il comunicato congiunto con cui il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Agenzia per l’Italia Digitale segnalano che ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (di seguito “CAD”), agli articoli 6-bis e 6-quater disciplina rispettivamente l’«Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti» (di seguito, “INI-PEC”), istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy (che all’uopo si avvale, per la realizzazione e gestione operativa dell’indice, delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese), e l’«Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese» (di seguito, “INAD”), la cui realizzazione e gestione sono affidate all’Agenzia per l’Italia Digitale, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell’elenco di cui all’articolo 6-bis.
Come noto, INI-PEC è realizzato e aggiornato a partire dagli elenchi degli indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o acquisiti dagli ordini o collegi professionali. Per quanto specificamente concerne il professionista iscritto in albi o collegi professionali, l’indirizzo di p.e.c. comunicato ex lege a INI-PEC da parte dell’ordine o collegio professionale costituisce il domicilio digitale del professionista, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate all’attività professionale del suo titolare.
INAD, invece, reca l’elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e dei professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali; gli indirizzi ivi registrati sono utilizzabili per comunicazioni aventi valore legale indirizzate all’ente di diritto privato, correlate all’attività professionale del professionista non iscritto in albi, elenchi o registri professionali o legate alla sfera privata della persona fisica.

È parimenti noto inoltre che, mentre l’iscrizione del domicilio digitale in INI-PEC è prescritta dalla normativa come obbligatoria e, per quanto concerne i professionisti, è automaticamente eseguita dagli ordini o collegi professionali a cui il professionista appartiene, l’iscrizione in INAD risulta invece facoltativa ed è rimessa alla libera iniziativa dell’utente; fa eccezione alla predetta facoltatività la disposizione di cui all’ articolo 6-quater, comma 2, del CAD, a norma del quale «Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale è l’indirizzo inserito nell’elenco di cui all’articolo 6 bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1-bis. Ai fini dell’inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all’AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi già contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6 bis».
In ottemperanza a tale disposizione normativa, pertanto, il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

 

GLI ALLEGATI:

Condividi articolo