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Medico in FSMG, incompatibilità, uso titoli e autoformazione: la risposta della Fnomceo

Riceviamo dalla Federazione conferma di quanto da noi richiesto, circa i quesiti che più facilmente ci pongono i giovani colleghi. Come nota utile a tutti riportiamo la risposta della Federazione, firmata dal Presidente Fnomceo, il Dottor Filippo Anelli:

In riferimento alla nota di codesto Ordine del 10 ottobre 2025, concernente diversi quesiti, è doveroso fare una premessa.

Il medico in formazione specifica in Medicina generale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018 come modificato dall’art. 4, comma 9, lettera c), del D.L. n. 202/2024, può svolgere gli incarichi convenzionali di Medicina generale previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) con i limiti previsti dalla suddetta previsione normativa. Al contrario, non può svolgere gli incarichi di lavoro dipendente e la libera professione, ad eccezione dell’attività certificativa e delle visite occasionali svolte nell’ambito dell’attività convenzionale di Medicina Generale e che non si tratti di medici ammessi al corso in sovrannumero ai sensi della L. n. 401/2000 senza borsa di studio.

Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, si segnala che gli orientamenti giurisprudenziali emersi negli ultimi anni hanno previsto la possibilità, per i medici in formazione specifica di medicina generale, di svolgere l’attività libero-professionale purché compatibile (in concreto e non in astratto) con l’assolvimento degli obblighi formativi (TAR Lazio n. 18635/2023).

Tutto ciò premesso, fermo restando che i requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico di direttore sanitario variano a seconda delle attività svolte nell’ambito della struttura e delle normative regionali, si ritiene che il medico che frequenta il CFSMG non possa assumere l’incarico di Direttore sanitario in una struttura privata, pure se non retribuito, alla luce del fatto che il suddetto corso richiede un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza alla totalità delle attività didattiche teoriche e pratiche.

Per quanto concerne, invece, la possibilità di utilizzare il titolo di “Medico nutrizionista”, da parte del medico che ha conseguito il Master di II Livello in Nutrizione Clinica, si ribadisce che il titolo di specialista può essere utilizzato da chi ha conseguito la relativa specializzazione, né può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 1, comma 4, della L. n. 175/1992, non essendoci i presupposti di legge.

Stesso discorso per il corso di Medicina Estetica Territoriale che non conferisce un titolo di specializzazione ma comporta il rilascio di un attestato di formazione o di un certificato di formazione e che, dunque, non consente in quanto tale di usare il titolo di “Specialista in Medicina estetica” né quella di “Medico Estetico”.

Per quanto concerne, invece, la denominazione di Medico di Medicina Generale, si ritiene che la stessa possa essere utilizzata esclusivamente dai medici che hanno conseguito il diploma di formazione specifica in medicina generale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 368/99 e che abbiano stipulato apposita convenzione con il SSN ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 502/1992.

In merito all’ultimo quesito relativo alla possibilità che i crediti formativi conseguiti tramite il master universitario sopra richiamato possano essere riconosciuti come ore di autoformazione nell’ambito del CFSMG, è opportuno consultare il bando e la normativa regionale di riferimento.

 

 

ALLEGATO: Quesiti su medico

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