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Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di Protezione civile – Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159

La Fnomceo segnala che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge del 31 OTTOBRE 2025, N. 159, relativo alle misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di Protezione civile.

-Articolo 5 (Disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro)-
L’articolo 5 reca un complesso di novelle, con riferimento ai profili della prevenzione e della formazione, alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

-Articolo 6 (Accordo Stato-regioni su soggetti accreditati alla formazione)-
L’articolo 6 prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La finalità indicata dalla disposizione è quella di innalzare la qualità dell’offerta formativa (comma 1).

-Articolo 7 (Disposizioni sui percorsi di formazione scuola-lavoro relativamente alla tutela assicurativa dell’INAIL e alla sicurezza sul lavoro)-
Il comma 1 dell’articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa all’articolo 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni, il quale ha esteso ai settori dell’istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In base alla norma di interpretazione autentica, la tutela in oggetto si applica anche a infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso.

-Articolo 8 (Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)-
L’articolo 8 prevede l’erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell’INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (comma 1). Sono quindi indicati gli importi annuali di tali prestazioni (comma 2).

-Articolo 12 (Stabilizzazione da parte dell’INAIL di medici specialisti e infermieri)-
L’articolo 12 autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, in base a una precedente norma transitoria, che faceva riferimento a un contingente massimo di 170 unità, da individuare mediante procedure comparative e verifica di idoneità, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto.

-Articolo 14 (Norme per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa)-
L’articolo 14, comma 1, prevede, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, l’obbligo per i datori di lavoro, al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), specificando, peraltro, che ai fini del riconoscimento di tali benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

-Articolo 16 (Prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del SSN in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)-
L’articolo 16, al comma 1, inserendo tre nuovi commi (da 6-bis a 6-quater) dopo il comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 81/2008, disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l’ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno (comma 1).

-Articolo 17 (Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)-
L’articolo 17, comma 1, novella gli articoli 20, 25, 39, 41 e 51 del decreto legislativo n. 81/2008 al fine di:
-specificare che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro (lett. a)); -aggiungere, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica (lett. b)); -rimettere ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l’imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (lett. c)); -includere, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni (lett. d), n.1), precisando che tale visita medica è volta altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (lett. d), n. 2); -prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di assumere iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti (lett. e)). Il comma 2 prevede poi la possibilità di introdurre, nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

 

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