La Corte Costituzionale, con la sentenza numero 177, ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma l, della legge della Regione Sardegna numero 2 del 2025.
ALLEGATO: Sentenza
La legge è stata quindi dichiarata legittima dalla Consulta, in quanto ritenuta uno strumento necessario per fronteggiare le carenze di personale sul territorio.
La disposizione ha prorogato l’efficacia della norma regionale che aveva consentito ai medici di medicina generale in quiescenza di aderire, anche con contratti libero professionali, ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle Aziende sanitarie locali, per assicurare la completa copertura delle cure primarie nelle aree problematiche. Pertanto, l’articolo 1, comma l, della legge della Regione autonoma della Sardegna numero 2 del 2025 va ricondotto alla competenza legislativa spettante alla Regione in questione, all’interno della materia “tutela della salute”.
RIPORTIAMO ALCUNI PUNTI SIALIENTI DELLA SENTENZA N. 177:
Su tali basi si è riconosciuto che «[l]a disciplina regionale si configura […] “come un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure primarie”» e si è ritenuto, di conseguenza, non sussistente «il denunciato contrasto tra l’art. 21, comma 1, lettera j), dell’ACN e la norma regionale impugnata, la quale non è neppure elusiva della disciplina della medicina generale, considerata nel suo complesso».
L’impugnata disciplina regionale è stata letta come «una risposta all’impossibilità di ricorrere ai medici di medicina generale regolarmente in convenzione per assicurare le prestazioni “essenziali” riconducibili a tali ambiti di assistenza, necessarie a garantire “la qualità e l’indefettibilità del servizio, ogniqualvolta un individuo dimorante sul territorio regionale si trovi in condizioni di bisogno rispetto alla salute” (sentenza n. 62 del 2020)».
Si è quindi ribadito che «rientra nella “responsabilità organizzativa dell’ente territoriale” (sentenza n. 124 del 2023) l’adozione di misure volte a dare risposta a situazioni di accertata criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, al fine di assicurare l’effettivo godimento del diritto alla salute».
Pur non potendosi disconoscere la centralità della «negoziazione collettiva e la vincolatività delle prescrizioni dell’ACN», si è, in conclusione, affermato che non si può precludere alle regioni «l’adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare una pronta risposta alle criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, per di più con una valenza temporalmente circoscritta, allorché potrebbero avere effetti secondari o riflessi sul convenzionamento». A ragionare diversamente, infatti, si impedirebbe «alle stesse di intervenire con propri strumenti per evitare che tali contingenti criticità determinino il sacrificio dell’effettività del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime».
Alla luce delle considerazioni svolte nella richiamata sentenza, anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, deve essere dichiarata non fondata.
Come rileva lo stesso ricorrente, il contenuto precettivo dell’art. 1, comma 2-ter, secondo periodo, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, così come modificato dall’impugnato art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, oggetto dell’odierno giudizio, è, infatti, rimasto inalterato, avendo il legislatore regionale unicamente prorogato il termine massimo di efficacia della disposizione «sino all’espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025».
La modifica normativa non smentisce pertanto il carattere di misura organizzativa straordinaria che tenta di dare risposta alla contingente situazione di scopertura dell’assistenza primaria e della continuità assistenziale nella Regione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria), promossa, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

