La Fnomceo segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30- 12-2025 è stata pubblicata la Legge 29 Dicembre 2025 n. 198 conversione in Legge con modificazioni del Decreto-Legge 31 Ottobre 2025 N 158 recante misure urgenti per la Tutela Della Salute E Della Sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia Di Protezione Civile.
-Articolo 5 (Disposizioni concernenti la prevenzione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro)-
L’articolo 5 reca un complesso di novelle, con riferimento ai profili della prevenzione e della formazione, alla disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La novella di cui alla lettera a) del comma 1 esclude il diritto di voto per alcuni componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La novella di cui alla successiva lettera b) inserisce ulteriori norme relative alle attività dell’INAIL per la promozione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro; si introducono: uno stanziamento, a carico del bilancio dell’INAIL, di misura non inferiore a 35 milioni di euro annui (a decorrere dall’anno 2026), per il finanziamento di interventi di promozione e divulgazione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione ivi contemplati (è compresa la formazione superiore, anche universitaria) nonché di iniziative per l’incremento della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (numero 1)); la previsione della promozione, da parte dell’INAIL, di interventi di formazione in materia di prevenzione, attraverso l’impiego delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nonché di interventi di sostegno, a carico del bilancio dell’INAIL, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti (numero 2)); la previsione della promozione, da parte dell’INAIL, mediante le proprie risorse, di campagne informative e progetti formativi in materia di sicurezza sul lavoro – con particolare riferimento agli infortuni in itinere – nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica da parte delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (numero 3)). Fondi disciplinati (per quanto riguarda la legislazione statale) dall’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni: Riguardo alla novella di cui alla lettera c) inserisce la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori nell’ambito delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La novella di cui al numero 1) della lettera d) integra, con riferimento alle imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la disciplina sull’aggiornamento periodico della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La novella di cui al successivo numero 2) sostituisce i riferimenti in merito ai documenti in cui devono essere registrate le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro. La novella di cui alla lettera e) concerne le procedure per la ridefinizione delle condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza dei lavoratori rientranti nel regime obbligatorio di sorveglianza sanitaria. La novella di cui alla lettera f) amplia l’ambito oggettivo e soggettivo delle comunicazioni annuali da parte degli organismi paritetici. La novella di cui alla lettera g) specifica che nell’ambito dei dispositivi di protezione individuale e dei relativi obblighi a carico del datore di lavoro e del dirigente rientrano anche gli specifici indumenti di lavoro che siano individuati come dispositivi di protezione individuale da parte della valutazione dei rischi.
-Articolo 6 (Accordo Stato-regioni su soggetti accreditati alla formazione)-
L’articolo 6 prevede che, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano individuati i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La finalità indicata dalla disposizione è quella di innalzare la qualità dell’offerta formativa (comma 1). Al comma 2 sono indicate le caratteristiche di tali requisiti e specificati i soggetti che devono possederli. Nel dettaglio, l’articolo 6 fa riferimento, al comma 1, a specifico accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, avvalendosi dell’INAIL e previa consultazione delle parti sociali. Tale accordo è volto ad individuare i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di coloro che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’obiettivo perseguito è quello di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa. L’articolo 6 in commento, al comma 2, prevede poi specifiche caratteristiche dei richiamati criteri e requisiti di accreditamento disposti dall’accordo. In particolare, si precisa che tali criteri e requisiti devono riferirsi alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. Viene inoltre stabilito che anche i soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono possedere questi requisiti, al fine della conferma del loro accreditamento.
-Articolo 7 (Disposizioni sui percorsi di formazione scuola-lavoro relativamente alla tutela assicurativa dell’INAIL e alla sicurezza sul lavoro)-
Il comma 1 dell’articolo 7 reca una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa all’articolo 18 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, e successive modificazioni, il quale ha esteso ai settori dell’istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l’ambito di applicazione dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In base alla norma di interpretazione autentica, la tutela in oggetto si applica anche a infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione – o da altro domicilio dove si trovi lo studente – al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e a quelli occorsi nel tragitto inverso. La novella di cui al comma 2 del presente articolo 7 esclude che le convenzioni stipulate, per i percorsi di formazione scuola-lavoro, tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti possano prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
-Articolo 8 (Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali)-
L’articolo 8 prevede l’erogazione annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026, da parte dell’INAIL, di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali (comma 1). Sono quindi indicati gli importi annuali di tali prestazioni (comma 2).
-Articolo 12 (Stabilizzazione da parte dell’INAIL di medici specialisti e infermieri)-
L’articolo 12 autorizza l’INAIL, a decorrere dal 1° novembre 2025, alla stabilizzazione dei medici specialisti e degli infermieri già titolari, dal 1° novembre 2022, in base a una precedente norma transitoria, che faceva riferimento a un contingente massimo di 170 unità, da individuare mediante procedure comparative e verifica di idoneità, di contratti di lavoro subordinato a termine, di durata massima pari a 36 mesi, con il medesimo Istituto. In tale ambito, la stabilizzazione è ammessa per i soggetti che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e che risultano in servizio alla data del 30 giugno 2025.
-Articolo 14 (Norme per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa)-
L’articolo 14, comma 1, prevede, a decorrere dalla data del 1° aprile 2026, l’obbligo per i datori di lavoro, al fine di fruire dei benefici contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze, di pubblicare la disponibilità della relativa posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), specificando, peraltro, che ai fini del riconoscimento di tali benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
-Articolo 16 (Prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del SSN in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)-
L’articolo 16, al comma 1, inserendo tre nuovi commi (da 6-bis a 6-quater) dopo il comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs n. 81/2008, disciplina le modalità di ripartizione e la finalizzazione degli introiti derivanti dal pagamento delle somme che l’ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa, nonché le modalità di utilizzazione delle eventuali economie che si dovessero verificare in corso anno (comma 1). Inoltre, con una modifica all’articolo 15, comma 2, della L. n. 125/2001 a tutto il personale sanitario, e non solo quindi ai medici del lavoro, dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro viene consentita l’effettuazione dei controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro (comma 2). Più nello specifico con il nuovo comma 6-bis si prevede che gli introiti di cui al comma 6, per la parte allocata sull’apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione:
• al numero di posizioni assicurative territoriali;
• all’incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive;
• alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali.
Viene inoltre previsto che i medesimi importi siano finalizzati in modo esclusivo:
• ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale;
• al rafforzamento dell’attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili e di risorse strumentali;
• ad attività di formazione e aggiornamento professionale;
• ad attività di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione.
Viene poi previsto che, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate al primo periodo, gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza, quale ulteriore quota di finanziamento ad integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Spetta alle regioni ed alle province autonome provvedere alla ripartizione degli introiti di cui al presente comma e alla definizione dell’ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 764 del citato D.Lgs n. 81/2008.
Il nuovo comma 6-ter prevede che, ferme restando le previsioni di cui al precedente comma 6-bis, al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare, possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo; i criteri di attribuzione di tali introiti sono definiti nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall’anno 2025.
-Articolo 17 (Sorveglianza sanitaria e promozione della salute)-
L’articolo 17, comma 1, novella gli articoli 20, 25, 39, 41 e 51 del decreto legislativo n. 81/2008 al fine di:
-specificare che i controlli sanitari obbligatori per i lavoratori, fatta eccezione per quelli in fase preassuntiva, devono essere computati nell’orario di lavoro (lett. a));
-aggiungere, tra gli obblighi del medico competente, quello volto alla promozione della prevenzione oncologica (lett. b));
-rimettere ad un decreto ministeriale la definizione dei requisiti delle strutture esterne pubbliche o private, convenzionate con l’imprenditore, presso le quali il medico competente può svolgere la propria opera come dipendente o collaboratore (lett. c));
-includere, tra la sorveglianza sanitaria, lo svolgimento di una visita medica al fine verificare che il lavoratore non si trovi sotto effetto di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive, nel caso di attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni (lett. d), n.1), precisando che tale visita medica è volta altresì alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (lett. d), n. 2);
-prevedere la possibilità, attraverso gli organismi paritetici, di assumere iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da parte delle imprese fino a 10 addetti e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero con medici competenti (lett. e)).
Il comma 2 prevede poi la possibilità di introdurre, nell’ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.
ALLEGATI:

