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Società Italiana Di Medicina Del Lavoro: Autocertificazione ECM – Nota del Presidente dell’Associazione Parmense dei Medici del Lavoro (Dottor Renzulli)

Acquisiamo dalla Siml (Società Italiana Di Medicina Del Lavoro) e riportiamo: 

-Autocertificazione ECM
Ricordiamo alle Socie ed ai Soci SIML che Il comma 4-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 recentemente modificato come segue: “4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4” non è ancora operativo, come è stato recentemente confermato dal Ministero della Salute consultato sul punto.
Nelle more della sua applicazione è, quindi, ancora necessario che ciascun medico competente a gennaio invii all’indirizzo pec “medicicompetenti@postacert.sanita.it” la autocertificazione ECM unita a copia del proprio documento di riconoscimento. Per comodità si propone un fac simile di comunicazione.

-Riportiamo inoltre il testo della nota inviata dal Dottor Francesco Saverio Renzulli (Presidente dell’Associazione Parmense dei Medici del Lavoro, Segretario della CAM, Consigliere dell’Ordine di Parma e socio della Società Italiana Di Medicina Del Lavoro) a tutti gli associati:

Cari Colleghi,
pensando di fare cosa utile si ricorda che, in quanto Medici Competenti, si ha l’obbligo di provvedere all’invio al Ministero della Salute dell’autocertificazione relativa al completamento della formazione per il triennio formativo ECM 2023–2025 (ex art. 38, D.Lgs. 81/2008). Tale adempimento è necessario per poter continuare ad essere iscritti nell’elenco nazionale dei Medici Competenti, requisito, questo, essenziale per l’esercizio dell’attività professionale.
A tale proposito occorre tenere presente che la Legge 203/24 ha stabilito che “Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4». Nello specifico il comma 4-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 81/2008 è stato recentemente modificato come segue: “ Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4” non è ancora operativo, come è stato recentemente confermato dal Ministero della Salute consultato sul punto. Premesso questo, allo stato attuale, permane l’obbligo di ‘autocertificazione’ dell’adempimento da parte del Medico Competente, da assolvere alla fine di ogni triennio ECM (Decreto del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2009, art 2, comma 2 “… comporta per l’interessato, l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio all’Ufficio indicato … di apposita autocertificazione”) .
Per verificare il proprio dossier formativo con il totale dei crediti ECM maturati nel triennio 2023–2025, comprensivi di quelli relativi alla disciplina Medicina del Lavoro e dell’obbligo formativo da assolvere in materia di Radioprotezione, è sufficiente accedere al sito COGEAPS https://application.cogeaps.it/login con credenziali SPID o CIE.
La dichiarazione va inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Ancorché non previsto un termine perentorio, si suggerisce di compilare e trasmettere il modello allegato di autocertificazione entro il 31 gennaio 2026 al Ministero della Salute e, per conoscenza, anche all’Ordine dei Medici cui si è iscritti (nel modulo allegato è indicato quello di Parma), corredato in allegato dello screenshot della pagina del sito con il riepilogo del completamento del previsto obbligo formativo del triennio 2023-2025, conservando copia della documentazione inviata per eventuali successive verifiche o richieste da parte delle aziende.

ALLEGATI:

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