La Fnomceo ha reso noto che sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 19-9- 2025 è stata pubblicata la Legge 12 settembre 2025, n. 131 – Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
– Articolo 6, comma 1 (Valorizzazione dell’attività prestata dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture ubicate nei comuni montani destinatari di misure di sostegno)
Il comma 1 dell’articolo 6 introduce, in primo luogo, due forme di riconoscimento del servizio prestato dagli esercenti professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dal provvedimento in esame: l’attribuzione di un punteggio doppio nella valutazione dei titoli di carriera ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), per ciascun anno di attività presso le predette strutture; la previsione di una valorizzazione nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di settore per l’assunzione di incarichi nell’ambito delle aziende e degli enti del SSN. Il comma in titolo introduce, inoltre, una specifica forma di riconoscimento per i medici che abbiano operato per un triennio presso le succitate strutture: la previsione che l’attività prestata costituisca titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
-Articolo 6, commi 2-4 e 6-7 (Credito d’imposta dipendenti strutture sanitarie di montagna)
L’articolo 6, ai commi 2 e 3, concede, a decorrere dal 2025, un credito d’imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di 2.500 euro, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali di montagna o vi effettuano il servizio di medico del ruolo unico di assistenza primaria, pediatra di libera scelta, specialista ambulatoriale interno, veterinario e altra professionalità sanitaria ambulatoriale convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio. Il beneficio è concesso anche a coloro che ai medesimi scopi acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso, il credito d’imposta spetta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di 2.500 euro. Inoltre, al comma 4, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, viene riconosciuto ai comuni montani in cui insista una delle minoranze linguistiche storiche un credito d’imposta in misura pari al minor importo tra il 75 per cento del canone annuo di locazione o dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 3.500.
-Articolo 6, commi 5 e 8 (Emolumenti personale medico e sanitario dei comuni di montagna)
I commi 5 e 8 dell’articolo 6 dispongono il riconoscimento di uno speciale emolumento, dovuto alle particolari condizioni di lavoro e nell’ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi collettivi nazionali, a favore del personale dirigente e non dirigente, che sia dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che ricadono nei comuni montani individuati con decreto secondo la procedura definita nel provvedimento in esame, oltre che per i medici di medicina generale e per i pediatri di libera scelta operanti nei medesimi comuni. L’emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell’effettiva presenza in servizio, è riconosciuto entro il limite di spesa annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, da ripartire, tra ciascuno dei predetti contratti ed accordi, con decreto del Ministro della salute. Il decreto deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore dei decreti per l’individuazione dei comuni montani (comma 5).
GLI ALLEGATI:

