Riceviamo dal Professor Bonetti, past Delegato provinciale del CONI e già Titolare della Cattedra di Medicina dello Sport UNIPR la sua posizione sulla certificazioni medico sportive, secondo quelle che sono le determine della Legge Balduzzi (Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013).
-La normativa certificatoria per la pratica sportiva, lettera a cura del Prof. Antonio Bonetti-
Il Sistema Sanitario Nazionale affida alla Medicina dello Sport la Tutela Sanitaria delle Attività Sportive (prevenire l’insorgenza di patologie legate allo sport ed evitare che patologie preesistenti possano peggiorare con la pratica sportiva) e questo compito è affidato ai Dipartimenti di Igiene delle Aziende Sanitarie Territoriali, che lo svolgono o direttamente, con propri Centri di Medicina dello Sport, o attraverso Centri privati convenzionati. Nella maggior parte delle Regioni e nella nostra tali Centri privati debbono essere “idoneizzati” dalla Regione. Tale funzione si estrinseca sostanzialmente attraverso una pratica certificatoria: in Italia non si può partecipare ad alcuna attività sportiva organizzata se non si è in possesso di un certificato di idoneità. Non necessita di alcuna certificazione la pratica sportiva ludico-motoria (non organizzata, non regolamentata, svolta per il benessere psicofisico); i bambini dagli 0 ai 6 anni non necessitano di alcuna certificazione (Decreto Ministeriale 24 Aprile 2013: decreto Balduzzi).
La certificazione di idoneità si divide in specifica (agonistica) e generica (non agonistica).
- La prima può essere erogata esclusivamente da un medico specialista in Medicina dello Sport operante in una struttura idoneizzata.
- La seconda è demandata ai medici di Medicina Generale (medico di famiglia), ai pediatri di libera scelta e ai soci aggregati alla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI); sono soci aggregati dell’FMSI medici non specialisti in medicina dello sport, che hanno seguito un apposito corso e superato un esame di verifica.
A) Sono considerate non agonistiche le attività parascolastiche (al di fuori del normale orario della scuola), i Giochi Sportivi Studenteschi, esclusa la fase nazionale (agonistica) e le attività organizzate da CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerate agonistiche (DM Agosto 2014).
Sono comunque le Federazioni Sportive Nazionali che stabiliscono il limite fra agonismo e non agonismo nelle singole discipline.
Il certificato di idoneità non agonistica, distinto in due tipologie (ad alto impegno cardiovascolare e a basso impegno cardiovascolare) viene rilasciato sulla base di una visita corredata di anamnesi, esame obiettivo, rilievo della pressione arteriosa ed un ECG, anche non contestuale (pregresso anche di anni), fermo restando che, sulla base di un fondato sospetto clinico, possono essere richieste tutte le indagini necessarie per addivenire ad un corretto inquadramento diagnostico.
Il tracciato ECG deve essere ripetuto annualmente sopra i 60 anni e, anche sotto i 60 anni, se sono già presenti patologie croniche o uno o più fattori di rischio cardiovascolare.
Se si tratta di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare (podismo su distanze superiori ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, nuoto, sci, ecc…,) oltre a quanto sopra è necessario uno step test (test dello scalino) o molto meglio un test da sforzo ed eventuali altri esami integrativi.
Non necessitano di certificazione i tesserati delle seguenti discipline sportive: Sport di tiro al bersaglio, Biliardo, Bocce, Bowling, Bridge, Dama, Scacchi, Giochi e sport tradizionali, Golf, Pesca sportiva di superficie, Curling, Aeromodellismo.
Difficile se non impossibile tracciare un limite fra agonismo e non agonismo; nella pratica sportiva l’agonismo, magari solo verso se stessi per migliorare la propria performance, è implicito. Come abbiamo visto sopra tuttavia la determinazione di tale limite il legislatore la delega all’autorità sportiva: le Federazioni.
B) La visita per il rilascio dell’idoneità di tipo agonistico prevede, oltre all’anamnesi e all’esame obiettivo, un esame urine completo, una spirografia, ECG a riposo e step test o meglio test da sforzo al tappeto ruotante o al cicloergometro, più una serie di accertamenti tabellari (tabelle A e B) relativi alle singole discipline praticate.
Se le discipline sono più di una la visita è una sola, corredata tuttavia da tutti gli esami previsti per le singole discipline e vengono rilasciati più certificati, uno per ogni disciplina.
La non idoneità può essere assoluta (per qualsiasi attività sportiva) o relativa alla disciplina per cui è stata richiesta.
Inoltre può essere temporanea (infortuni o patologie intercorrenti) o definitiva (patologie croniche). Le cause possono essere le più disparate (respiratorie, osteoarticolari, endocrine, neurologiche…), ma la parte più rilevante (80%) fa riferimento a cause cardiovascolari.
La certificazione per le due tipologie di idoneità ha durata annuale dalla data del rilascio e copia della stessa deve essere conservata dal medico erogatore per 5 anni.
Pur ribadendo che l’attività ludico motoria non necessita di alcuna certificazione, il legislatore ha concesso la possibilità di erogare quello che un tempo andava sotto il nome di certificato di sana e robusta costituzione, rivedendone la forma (vedi sotto) e normando anche questa materia.
Oggi non viene quasi mai richiesto poiché praticamente tutte le strutture (palestre, piscine ecc…) e gli impianti sportivi afferiscono a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva e, in questo caso, è necessaria la certificazione non agonistica anche per attività svolte per il benessere psico-fisico.
- Questo tipo di attività è stato suddiviso in tre classi:
– Classe A. Soggetti maschi di età inferiore ai 55 anni e femmine di età inferiore ai 65, che non presentano fattori di rischio per malattie croniche e che non abbiano patologie croniche in atto. Non è previsto alcun esame; il certificato può essere rilasciato da qualsiasi medico iscritto all’Ordine e ha validità biennale.
– Classe B. Soggetti maschi di età superiore ai 55 anni e femmine di età superiore ai 65, e soggetti di età inferire, che presentino fattori di rischio per malattie croniche. È necessario eseguire un ECG ed eventuali altri esami a giudizio del medico. Il certificato deve essere rilasciato dal medico di base, dal pediatra di libera scelta o da medico in possesso della specialità in Medicina dello Sport ed ha validità annuale.
– Classe C. Soggetti con patologie in atto. Sono necessari esami e consulenze specifiche, relative alla patologia in oggetto. La certificazione può essere rilasciata dal medico di base, dal pediatra di libera scelta, dallo specialista in Medicina dello Sport o dallo specialista di branca (cardiologo, endocrinologo, fisiatra ecc….) ed ha validità annuale o inferiore all’anno.
Il consiglio del tutto personale è di ignorare questo tipo di certificazione perché non obbligatoria, raramente richiesta e quando richiesta non è per la tutela del soggetto ma a tutela del richiedente, per motivi assicurativi, ed infine perché non ha alcun valore legale.
ALLEGATO CON LA LETTERA DEL PROFESSORE contenente il Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico + il Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare + Certificato di idoneità alla pratica di attività ludico-motoria (Non obbligatorio – DM 24 Aprile 2013): certificazione medico sportiva

