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OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE ED ACCADEMICI DA INSERIRE NEL FASCICOLO PERSONALE E USO CORRETTO DEL TITOLO DI “PROFESSORE”

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE E ACCADEMICI DA INSERIRE NEL FASCICOLO PERSONALE

In primo luogo, esaminando la normativa che disciplina il contenuto dell’Albo, è emerso l’obbligo di inserire i titoli di Specializzazione, così come previsto dall’art. 3, commi 3 e 4, del DPR 5 aprile 1950, n.221 che testualmente prevede:
“In apposita colonna dell’Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati Autorità, luogo e data di rilascio“.
Si è pertanto concordato sulla necessità di garantire al più presto, a beneficio di Cittadini e Istituzioni, i dati completi relativi a tutti i Medici Specialisti al fine di adeguarsi alla normativa di cui sopra.
A partire da quanto sopra premesso la FNOMCeO, nell’ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento previsti dall’art.15 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n.233 dispone che ogni Ordine dovrà richiedere, ai sensi dell’art.3 commi 3 e4 del DPR 5 aprile 1950, n.221, tra gli elementi costitutivi dell’anagrafica degli Iscritti, anche i titoli di Specializzazione.
Inoltre l’art.64, commi 1 e 2, del Codice di deontologia medica che prevede testualmente:
“Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’Ordinamento. Il Medico comunica al proprio Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’anagrafica, compresi le specializzazioni e titoli conseguiti, per la corretta compilazione e la tenuta degli Albi e per l’attività di verifica prevista dall’Ordinamento.”
Si invitano, pertanto, tutti gli Iscritti che ancora non lo hanno fatto, ad adempiere a quanto sopra nel più breve tempo possibile. È possibile effettuare tale comunicazione dall’AREA RISERVATA del sito dell’Ordine autenticandosi con il proprio SPID -> QUI

USO CORRETTO DEL TITOLO DI “PROFESSORE”

Si richiama l’attenzione sull’uso corretto del titolo di “Professore” in forma estesa o abbreviata, al maschile o al femminile, che può essere esibito da:

  • Professori universitari di ruolo ordinari, straordinari o associati. Possono far uso del titolo di professore anche coloro che ricoprono insegnamenti in ambito universitario in corsi di laurea concernenti le professioni sanitarie e anche i ricercatori ai quali è stato conferito, con apposita deliberazione della Facoltà, la titolarità di un insegnamento. L’uso del titolo è limitato al periodo di insegnamento.
  • Professori a contratto, ex artt. 25 e 100 del DPR 382/1980 e art. 4 DPR 162/1982. Per costoro, la dizione “Professore” deve essere accompagnata dalla indicazione, senza abbreviazioni, “a contratto in , presso la Facoltà di o Scuola di , per l’anno accademico”.
  • Liberi docenti, con docenza confermata ex art. 10 Legge 1175/1958 (concernente gli esami di abilitazione alla libera docenza). Per costoro, la dizione “Professore” deve essere accompagnata dalla indicazione: “libero docente in ” specificando la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza.
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