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Convegno sulla responsabilità professionale: la “Gelli-Bianco” è una legge carente che non argina il contenzioso, anzi amplia la gamma risarcitoria

Ad un medico, anziché essere riconosciuto il merito di aver salvato una vita, è stata inflitta una condanna a risarcire il paziente che l’ha chiamato in causa, per avergli rotto una costola nell’atto di rianimarlo. Sembra paradossale ma è quanto potrebbe succedere per effetto della Legge “Gelli-Bianco” sulla Responsabilità professionale.

Legge che, proprio per i suoi effetti preoccupanti in campo applicativo, peraltro già evidenziati dalla categoria in fase di stesura, è stata al centro del convegno nazionale “La responsabilità professionale medica: a un anno della promulgazione della legge 24/2017”, organizzato dagli Ordini dei Medici e degli Avvocati di Parma, in collaborazione e col patrocinio della Fnomceo, al Grand Hotel De La Ville di Parma.

 

Nel merito della materia, ma soprattutto delle preoccupazioni correlate è entrato poi il Presidente dell’Ordine dei Medici Pierantonio Muzzetto.

<Purtroppo si sono avverate le conseguenze che temevamo: l’obiettivo della Legge di ridurre il contenzioso e incidere sulla medicina difensiva non è stato centrato e, anzi, i fenomeni si sono strutturati purtroppo in modo ancor più organico. La riforma ha introdotto nel codice penale l’art. 590sexies avente ad oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità introdotto nell’ordinamento da quest’articolo è una causa di esclusione della punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia” e il predetto abbia “rispettato le raccomandazioni previste dalle Linee Guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Ma su questo comma è sorta un’annosa diatriba sfociata nel contrasto interpretativo della norma>.

Una messe di sentenze di legittimità si sono susseguite in questo anno, soprattutto in Cassazione civile, con principi sulla responsabilità al di fuori dei canoni classici e con risvolti soprattutto in ambito risarcitorio.

Il risarcimento è stato infatti strutturato in modo più organico e sono stati evidenziati aspetti quanti-qualitativi che, con lo scopo di meglio specificarne le caratteristiche, hanno ampliato e ridefinito la colpa, massimando quella generica in rapporto alle Linee guida, e definendo in modo più esteso la responsabilità, entrando a piè pari sul rapporto di fiducia tra medico e paziente.

<Il professionista infatti non solo è dovuto al rispetto dell’autodeterminazione dell’assistito, ma deve sovvertire alcuni degli aspetti della pratica medica, in quanto predominate diventa il risultato delle cure misurato sulla base delle aspettative del paziente. Con ciò si avvalora il concetto che il medico debba rispondere non solo come garante dei mezzi utilizzati nella prestazione, ma anche del risultato stesso. Concetto che se in teoria può essere condivisibile, in pratica, applicato alle situazioni cliniche comuni, diventa la sublimazione della medicina dei desideri, dove ogni atto del medico deve essere un successo. Questo nella realtà però non sempre è possibile, ogni soggetto è differente dall’altro e ogni risposta terapeutica può quindi essere diversa da paziente a paziente, soprattutto se in presenza di multipatologie. Con questa Legge invece purtroppo le complicanze, scongiurate ma naturali dal tempo dei tempi, possono essere motivo risarcitorio>, rimarca ancora Muzzetto.

Da un punto di vista civilistico, con l’ampliamento delle responsabilità derivanti dal danno, materiale e esistenziale, si è avuto un aumento delle pratiche e soprattutto una ristrutturazione dei parametri di risarcimento, cosicché è forte il giudizio di parte che porta a definire quest’epoca come quella in cui si fa strada una medicina sempre più giuridicizzata.

La crescita degli importi richiesti proprio a fine risarcitorio è uno degli aspetti più preoccupanti perché l’esame comparato con le altre nazioni dimostra come l’Italia sia collocata ai primi posti fra tutte le Nazioni civili nella graduatoria fra quelle che prevedono i più alti risarcimenti.

Nell’analisi dei risultati prodotti dalla Legge si confermano ancor oggi irrisolti i nodi della perizia, dei periti e della costituzione degli albi per competenza; come pure aperti, e ben lungi dall’essere risolti, sono quelli delle assicurazioni.

In conclusione si fa strada fra gli addetti ai lavori il convincimento che Legge Gelli-Bianco sia carente e che non siano sufficienti le direttive derivanti dalla Suprema Corte attraverso le proprie sentenze.

Sulla dubbia efficacia della Legge 24 è poi intervenuto anche il Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e Odontoiatri Filippo Anelli, che ha partecipato all’evento insieme al Segretario Roberto Monaco e al vicepresidente Giovanni Leoni. <Le LG dovrebbero essere largamente condivise, per evitare che emanando la propria ogni società scientifica, come succede non di rado ad oggi, vi sia una mancata omogeneità, o addirittura una contraddittorietà, rispetto a casi che richiedono approcci multidisciplinari. Le LG quindi dovrebbero essere intese come modello di esercizio che i professionisti hanno il dovere di provare ad applicare, ma da cui dovrebbero potersi distanziare naturalmente se il caso specifico necessita di una diversa interpretazione di cure, come nel caso ad esempio di pazienti pluripatologici. Questo è tanto più vero per le specialità chirurgiche che devono prendere decisioni in base alle evidenze risultanti in fase operatoria. Ma per questa Legge discostarsi dalle LG significa incorrere nel rischio di colpa, col pericolo di alimentare nel professionista il dilemma: “Mi allontano dalle LG per salvare il paziente o mi attengo a queste, sebbene necessiti altro approccio, a prescindere dalle conseguenze sull’ammalato?”. Ecco allora che le LG dovrebbero tornare ad essere solo raccomandazioni. Suggerimenti.

Ma soprattutto bisognerebbe chiedersi: È davvero opportuno mantenere il concetto di colpa per il medico, considerando che ogni professionista cura, opera, assiste, per ottenere il miglior risultato possibile relativamente al singolo caso?>.

Altra perplessità che concerne questa Legge secondo Anelli è la mancanza di gradualità della colpa (presente nella precedente Legge Balduzzi), così come l’obbligo per le assicurazioni di stipulare polizze ai professionisti. <È bene ricordare che la forma democratica è garantita dai corpi intermedi, ovvero dai professionisti, che vanno rispettati nella loro autonomia, indipendenza, libertà, proprio perché detentori di competenze raggiunte con lunghi percorsi formativi. In questi anni sembrava prevalere un’idea attraverso la quale il professionista era relegato a compiti di chi opera su una ruota di un ingranaggio fatto di movimenti automatici. Per fortuna anche la giurisprudenza si sta allontanando da questa visione innaturale per l’ars medica, che deve invece riferirsi all’esame del singolo caso e dove l’elemento umano e interpretativo è sempre imprescindibile>, sottolinea infine Anelli.

E’ poi il Presidente dell’Ordine degli Avvocati Ugo Salvini a ricordare come <ad un anno esatto di distanza dal convegno tenutosi nel 2017, i nostri Ordini sono tornati nuovamente sul tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria. Se il primo aveva quale oggetto le novità introdotte dalla Legge “Gelli-Bianco”, con l’inevitabile confronto con la disciplina dettata dal precedente “decreto Balduzzi” (L. 189/2012), quello di quest’anno ha voluto analizzare, a un anno dalla promulgazione, con la collaborazione e il contributo di qualificati membri di entrambe le professioni ed altresì con l’ausilio delle voci della Magistratura, gli effetti della applicazione pratica e della interpretazione giurisprudenziale dei vari profili di quella che è stata concepita ed ha l’ambizione di rappresentare una riforma organica nella materia del diritto alla salute della persona, con particolare riferimento, in questa sede, alle ricadute sulla responsabilità sanitaria e connessi aspetti risarcitori. Iniziativa che è l’espressione di un felice sodalizio e di una collaborazione tra i due Ordini ormai risalente e consolidata, costituisce anche conferma della concreta applicazione in sede locale del protocollo d’intesa stipulato nel 2016 dagli Organismi centrali (Federazione Nazionale Medici e Consiglio Nazionale Forense), finalizzato a sviluppare sinergie nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, di rango costituzionale, quali il diritto alla salute e quello di difesa>, conclude l’avvocato.

 

Sono intervenuti tra gli altri: Nicola Sinisi, Magistrato presso Tribunale di Parma; Valentina Gastaldo docente di Diritto amministrativo; Pietro Artioli Bonati, Avvocato; Maurizio Benato, Componente Centro Studi e componente FNOMCeO CNB; Mario Bonati, Avvocato penalista; Rossana Cecchi, Ordinario Medico Legale; Nicola Cucurachi, Medico legale; Gianfranco Iadecola, Giurista già sostituto Procuratore Suprema Corte Cassazione; Paolo Moretti, Avvocato, penalista; Giovanni Pinardi, Avvocato legale Ordine dei Medici; Marco Vittoria, Magistrato presso Tribunale di Parma; Gaudenzio Volponi, Avvocato civilista.

 

 

Ufficio Stampa Omceo Parma

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