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SENTENZA Anche la attività di Continuità Assistenziale (parasubordinata) può rientrare tra i titoli valutabili ai fini concorsuali ex DPR 483/97

Nel sancire in via generale l’equiparazione di altre attività al servizio di ruolo quale medico presso le pubbliche amministrazioni, il citato comma 1° dell’art. 20 utilizza un’espressione oltremodo estensiva, che è un chiaro indice della volontà del legislatore di ampliare quanto più è possibile la gamma dei servizi equiparati: “servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario …”; la norma non contiene riferimento alcuno al requisito della subordinazione, esemplificando anzi delle tipologie contrattuali (incarico, supplenza, straordinario) che dalla subordinazione possono anche prescindere;

 

– un “incarico”, più che ad un’attività di lavoro subordinato, sembra infatti rimandare ad un’attività svolta in autonomia, in quanto delegata dalla p.a. ad un soggetto esterno, non inserito nella propria organizzazione e dunque non suscettibile di essere considerato alla stregua di un lavoratore subordinato.

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