La Fnomceo trasmette per opportuna conoscenza la nota prot.n. 7520/2025 con cui la Federazione ha ritenuto necessario sottoporre all’attenzione del Ministro della salute Prof. Orazio Schillaci e del Sottosegretario On. Marcello Gemmato alcuni profili di criticità afferenti al campo di applicazione della Legge 21 aprile 2023, n. 49, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”, limitato ai soli grandi committenti, e che, quindi, esclude la grande maggioranza dei professionisti iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
Allegati:
La Fnomceo evidenzia nella sua nota che l’articolo 12 della Legge 21 aprile 2023, n. 49 abroga l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 (c.d. “decreto
Bersani”), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che a sua volta dispone l’abrogazione delle norme che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali. Dal 2006 si è registrata una vera e propria “erosione” del valore economico di molte prestazioni sanitarie, dovuta al ribasso indiscriminato delle tariffe delle prestazioni professionali: fenomeno che rischia di compromettere non solo la dignità dei professionisti ma anche la qualità delle cure e la sicurezza dei cittadini. Occorre evidenziare che il comma 2 dell’art. 2233 c.c. sancisce la necessità che il compenso del professionista sia in ogni caso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Con riguardo, infatti, all’abrogazione delle norme che prevedevano l’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime si ricorda che nel nostro ordinamento il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un sistema tariffario obbligatorio. Il definitivo superamento del sistema tariffario è stato successivamente opera dell’art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha previsto l’abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate (oltre ai minimi, vengono meno anche i massimi
tariffari), introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all’importanza dell’opera. Inoltre, il suddetto art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante.
La Fnomceo rileva inoltre che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, provvedimento richiamato dall’art. 1, lett. b), della legge n. 49 del 2023. Tuttavia, occorre sottolineare come tale normativa potrebbe rimanere efficace in tutti i casi in cui il professionista svolge la propria prestazione nell’ambito di strutture gestite da imprese commerciali: qualora infatti tali imprese rispondano ai requisiti dimensionali individuati dalla suddetta norma (aver impiegato più di 50 lavoratori o aver realizzato ricavi superiori a 10 milioni di euro nell’anno precedente), il professionista potrebbe reclamare l’equo compenso avvalendosi della nuova
disciplina. In questo caso si configurerebbe una precisa responsabilità del direttore sanitario di tali strutture in merito alla corretta applicazione dell’equo compenso e sul controllo dell’adempimento agli obblighi sanciti nel Codice Deontologico.
In conclusione la Fnomceo sottolinea: Pur rappresentando tale legge un indubbio passo avanti nella corretta definizione dell’equità dei compensi e delle responsabilità dei professionisti, si ritengono necessari dei miglioramenti nell’articolato normativo affinché si vada nella direzione di porre dei “paletti” al rapporto fra il professionista e le amministrazioni, insano e svantaggioso unicamente per il primo. Riteniamo necessario definire il carattere dell’ “equità” del compenso, ossia determinare, con il coinvolgimento degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, quei parametri congrui che pongano un limite quantomeno minimo all’oscillazione delle tariffe.
Queste le richieste:
- Un autorevole intervento volto ad ampliare il campo di applicazione della
legge sull’equo compenso attraverso la modifica dell’art. 2 della Legge 21
aprile 2023, n. 49. - L’emanazione del decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 9 del decretolegge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, recante la determinazione dei parametri per la
liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le
professioni dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e, quindi, volto a
rendere la Legge 21 aprile 2023, n. 49, applicabile alla ristretta platea di
iscritti agli albi dei medici chirurghi e odontoiatri. - L’istituzione, altresì, di un tavolo tecnico ai fini della predisposizione dello
stesso decreto.