La Fnomceo ha trasmesso la propria nota al Ministro della salute recante richiesta di proroga del c.d. “scudo penale” (articolo 4, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202). La Federazione, ferma restando la necessità di una revisione della disciplina sulle responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, ha ritenuto opportuno chiedere al Ministro della salute un autorevole intervento al fine di inserire tra le disposizioni concernenti termini in materia di salute del c.d. “decreto Milleproroghe”, che dovrà essere portato all’esame del Consiglio dei Ministri, la proroga del termine di cui all’art. 4, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. “scudo penale”).
Riportiamo le parole del Presidente Fnomceo, Filippo Anelli, inviate al Ministro della Salute Schillaci:
Illustre Ministro,
In premessa, in ordine ai profili di responsabilità del medico, questa Federazione – Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato che agisce al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale – evidenzia che la responsabilità, quale essenza stessa della professionalità e della potestà di curare, è il pilastro fondante della autonomia del medico nelle scelte diagnostiche e terapeutiche che, fatti salvi altri diritti e doveri costituzionali – in primis l’autodeterminazione del paziente (consenso informato) – è stata più volte richiamata dalla Suprema Corte come tratto incomprimibile dell’attività medica e ribadita in giudizi di merito e legittimità. L’autonomia nelle scelte diagnostico-terapeutiche e tecnico professionali e l’attribuzione delle connesse responsabilità, concorrono, dunque, a definire quella posizione di garanzia che lo Stato riconosce ai medici e, alla luce delle profonde novelle legislative intercorse negli ultimi anni, ai professionisti sanitari nell’ambito delle specifiche competenze definite dai percorsi formativi, profili professionali e delle funzioni attribuite e svolte. Il medico, nella sua mission, è chiamato, infatti, ad affrontare scelte e ad assumere decisioni non sulla base delle eventuali ripercussioni in ambito giudiziario, ma per garantire la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nel codice deontologico, al fine della tutela della salute individuale e collettiva. Occorre, a tal proposito, sottolineare che l’art. 4 del codice di deontologia medica dispone che “L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità. Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura”. L’art 14 del codice di deontologia medica, inoltre, prevede che “il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e alla gestione del rischio clinico attraverso: – l’adesione alle buone pratiche cliniche; l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento indesiderato e delle sue cause; lo sviluppo continuo di attività formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure; – la rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella, errori, “quasi-errori” ed eventi avversi, valutando le cause e garantendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni raccolte”. Come è noto, la dimensione del diritto penale emergenziale, sorto in relazione alle contingenze delle vicende epidemiche da COVID-19, ha disciplinato attivamente anche taluni aspetti della responsabilità penale del personale sanitario (c.d. “scudo penale”). L’art. 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76, ha infatti recato una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e che trovino causa nella situazione di emergenza medesima. Successivamente, l’art. 4, comma 8-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2023 n. 215, convertito con modificazioni dalla Legge 23.02.2024, n. 18, ha disposto che “La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario”. Il comma 8-octies dispone che “Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato”. A tal proposito occorre, altresì, ricordare che l’art. 4, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, proroga di un anno l’applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell’esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2025 gli esercenti una professione sanitaria possono essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in presenza di colpa grave. Ciò a dimostrazione del fatto che tale c.d. scudo penale sia stato pensato per affrontare una situazione di generale difficoltà del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Infatti, tra le ragioni principali sottese alla necessità di proroga della suddetta disposizione normativa vi sono: le gravi carenze di personale e risorse che continuano a pesare sulla gestione sanitaria, il crescente contenzioso penale a carico dei medici con conseguenti danni reputazionali e spese rilevanti per i sanitari e il rischio di aumento del fenomeno della medicina difensiva: l’assenza di protezione adeguata potrebbe portare i medici a evitare attività a rischio di contenzioso, con gravi ripercussioni sulla salute pubblica. Ciò detto, ferma restando la necessità di una revisione della disciplina sulle responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, si chiede alla S.V. un autorevole intervento al fine di inserire tra le disposizioni concernenti termini in materia di salute del c.d.. “decreto Milleproroghe”, che dovrà essere portato all’esame del Consiglio dei Ministri, la proroga del termine di cui all’art. 4, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, fino al perdurare del fenomeno della carenza di medici nel Servizio Sanitario Nazionale. Ciò in quanto, si ritiene che le particolari condizioni di lavoro derivanti dalla carenza di personale, nonché dalla scarsità dei mezzi a disposizione, siano tali da dover sollevare i professionisti sanitari dalla responsabilità penale in tutti quei casi di morte o lesioni, eventualmente provocate ai pazienti, diversi dalla colpa grave, almeno fino a quando le attuali criticità non risulteranno risolte o quantomeno attenuate.
Cordiali Saluti, Il Presidente Filippo Anelli.
ALLEGATI:

