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Professionisti sanitari non raggiungono l’obbligo ecm e vengono contattati dall’assicurazione che disdice la polizza

Si avvicina la chiusura del triennio formativo 2023-2025 e dell’entrata in vigore (dal 1° gennaio del prossimo anno) della normativa che lega l’efficacia della copertura assicurativa in caso di contenzioso al completamento di almeno il 70% dei crediti Ecm. In molti stanno affrontando una problematica relativa al tema Scadenza Triennio Ecm e assicurazioni. Cosa sta accadendo? In quest’ultima parte del 2025 molteplici professionisti sanitari, che non hanno raggiunto l’obbligo Ecm, vengono contattati dall’assicurazione che disdice la polizza.

Si ricorda che per completare il triennio Ecm 2023-2025: 

  • si ha tempo fino alla conclusione del 2025
  • dal 2026 fino alla fine del 2028 sarà possibile recuperare anche i debiti accumulati nei trienni formativi passati – dal 2014 in poi –
  • La Commissione nazionale per la formazione continua ha evidenziato la possibilità di sanzioni disciplinari per gli inadempienti da parte degli Ordini di appartenenza

Tutto parte da un questionario che chiede di specificare se si è in regola con l’obbligo formativo individuale 2023-2025. Successivamente arriva al professionista sanitario la comunicazione che la polizza assicurativa è stata disdetta e ne viene proposta una nuova, con un premio più alto e clausole che specificano le conseguenze della mancata messa in regola.

In molti si chiedono se gli assicuratori stiano agendo in via preventiva con i loro clienti, per verificare che rispondano ai doveri previsti o per proporre alternative. Un dato è certo: con il 2026 entrerà pienamente in vigore il decreto attuativo della legge Gelli (quello che ha introdotto l’obbligo assicurativo) e dal prossimo 15 marzo sarà pienamente obbligatorio anche per le strutture sanitarie, andando a completare l’attuazione normativa. La Legge Gelli parte dal Dm n. 232 del 2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, dando attuazione all’articolo 10 comma 6 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco) e soprattutto prevedendo i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria. Nello stesso decreto attuativo si precisa un punto cruciale: “A decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”. Alla luce di questo elemento e della scadenza ormai vicina,  le compagnie assicurative non vogliono rimanere all’interno dei perimetri della responsabilità sanitaria, ovvero le compagnie non sono obbligate ad emettere una polizza per la responsabilità professionale. A questo punto subentra l’enorme ma di questo percorso: [se la polizza è in corso non può essere disdetta per sinistro, bensì solo per scadenza]. -> alla scadenza arriva la disdetta del contratto. Esiste ad ogni modo un’eventualità laddove non ci sono più i parametri esistenti, ad esempio le compagnie possono chiedere somme di denaro ben più elevate perché non hanno un massimo di aumento da fare, introducendo così delle clausole che possono limitare la copertura. Tra queste clausole, alcune assicurazioni sembrano comprendere anche quella di non essere in regola con l’obbligo Ecm.

All’interno di questa particolare situazione, la scelta migliore per ogni operatore sanitario resta quella di essere in regola con la formazione, anche perché il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può trasformarsi in ulteriori conseguenze gravi per il professionista. 

Se quindi alcune compagnie stanno predisponendo una garanzia aggiuntiva a pagamento per poter includere il mancato assolvimento degli obblighi formativi, non si tratta comunque di una copertura definibile come idonea: non è logico pagare di più una copertura assicurativa per elementi che non possono essere evitati a posteriori.

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