In occasione dell’incontro intitolato “La questione del fine vita Legge – Etica – Civiltà”, organizzato dalla Diocesi di Parma tra le mura della splendida Cattedrale cittadina, Pierantonio Muzzetto è intervenuto in qualità di Presidente Omceo Parma e Presidente uscente della Consulta Deontologica Nazionale della FNOMCeO.
Queste le sue parole:
“Si tratta di un argomento di notevole importanza, specchio della posizione che il medico assume oggi su un argomento delicato, capace di toccare profondamente le coscienze. Partirei da un excursus storico che parte della storia passata e arriva a quella più recente. Un viaggio che ci tocca e che passa dal significato del rapporto tra scienza giuridica, come la definiva Cesare Lombroso e l’arte medica, quindi la medicina applicata e vissuta dal medico. Dopo la dichiarazione di Lombroso, che riteneva la scienza giuridica dovesse contenere l’evoluzione della biologia, ci furono (a fine del 1800) dei pronunciamenti di politici, filosofi, teorici, anche del diritto come Ernst Haeckel. Essi parlavano all’interno del campo della biologia di una lotta per l’esistenza in cui soccombono sempre i più deboli. Haeckel in una parte della sua trattazione elogiava il suicidio, quale valvola di sicurezza per le generazioni future. Successivamente anche Enrico Ferri, nel suo “L’omicidio-suicidio”, poneva addirittura l’accento sul fatto che il suicidio potesse essere una limitazione degli omicidi e un vero vantaggio per la sicurezza sociale. Nei primi del Novecento arriva una pubblicazione particolarmente raccapricciante, scritta dal giurista tedesco Karl Binding e dallo psichiatra Alfred Hoche. Questi due personaggi pubblicarono negli anni ’20 un libercolo dal titolo “Il pensiero di annientare vite indegne di vita” – postulando quindi quello che oggi noi abbiamo, ossia una suicidarietà dalla funzione sociale – togliendo di mezzo in modo brutale le persone che non fossero degne di vivere (e che fu preludio del manifesto razziale e che ci portò alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale). Oggi, nel nostro presente, si sono venute a creare situazioni, sulla base di fenomenologie cliniche riguardanti situazioni di grande disagio – vedi il caso Englaro, fino ad arrivare a Deejay Fabo -, per le quali è stato portato avanti un nuovo discorso sulla possibilità di accudire determinate persone garantendone il suicidio assistito. Una situazione che va a cozzare con articoli importanti del Codice Penale, dall’omicidio, all’omicidio del consenziente, al favorire il suicidio: soprattutto nelle proposte di legge esercite in Parlamento precedentemente a quest’ultima fase, anche per il riconoscimento dell’omissione di coscienza a chi non avesse dato corso a tale forma suicidaria. Su questo si è innestato il problema recente dell’impegno della Consulta Deontologica Nazionale della Fnomceo, che ha trattato tale argomento a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 242 che prevedeva la possibilità di adire il suicidio assistito in quattro casi particolarmente importanti, poi specificati come situazioni in cui la colpevolezza dell’articolo del favorire il suicidio potesse non essere applicato in casi di premorienza o situazioni tali da doverlo consentire. Senza scendere in particolari già espressi a questo riguardo c’è il problema della risposta storica della medicina a tutto questo. Una medicina che deve essere capace di valutare la posizione del medico di fronte alla sentenza della Corte Costituzionale – la quale di per sè non è legge ma riesce ad essere fin superiore da un punto di vista giuridico, perché traccia la linea sulla quale in assenza di una legge parlamentare il Parlamento debba adattarsi facendo una legge che rimanga entro le direttive date dalla sentenza -. La sentenza è un organo sovrastrutturato sulla base della risposta costituzionale al Parlamento stesso e che agisce in supplenza in mancanza di una legislazione specifica, richiesta per altro dall’opinione pubblica (in seguito della presentazione di proposte di Legge sia alla Camera che al Senato di diverso tenore, ma anche tali da portare ad una discussione parlamentare). Questo ha comportato una rivalutazione della legislazione del Codice Deontologico Medico, partendo dal presupposto che sia nell’atto del giuramento sia anche per l’articolo 17, il medico giura e si comporta in maniera tale che non debba dare la morte. Curare significa garantire la salute e garantire la salute significa garantire la vita. Il medico cura per dare la vita non per dare la morte. L’atto del dare la morte non è un atto medico, anche perché il richiamo, oltre che codicistico, viene da due leggi: la 38, legge del 2010 sul dolore e la palliazione, che deve essere estesa in tutti i casi di necessità, come fattore primario di intervento e di cura, riconoscendo un’esigenza e liberando quest’ultimo dall’utilizzo di determinati farmaci maggiori per il controllo del dolore, fino a quel momento non favoriti. Abbiamo inoltre la legge 219 del 2017, legge che deriva direttamente dal Codice Deontologico del 2014. Sto parlando degli articoli dal 33 fino al 39, con tutta la menzione di quello che è il comportamento nell’ambito del controllo degli stati terminali e soprattutto dell’autodeterminazione. Quelli appena citati sono aspetti trattati, come detto, in modo anticipato sul Codice Deontologico. Ecco che, in una situazione come questa, quelle leggi definite anche dagli astanti delle buone leggi, in realtà devono essere ribaltate su un Codice Deontologico anticipatore e portatore di temi cruciali, sulla base non solo dell’autodeterminazione del paziente – rispondendo in questo al dettato di tipo costituzionale ancora prima che legislativo -. Ciò portava anche a considerare gli aspetti della libertà – sempre norma costituzionale dell’individuo nella scelta – ma ancor più del consenso che nel codice è trattato non solo come consenso alle cure ma anche come diniego alle cure. Quindi addirittura anticipando quel concetto del rifiuto che è stato un primo passo su cui si è poi fondata la 219, che nelle proposte presenti alla Camera e al Senato doveva essere riformata nell’articolo 1 per potere avere quelle diverse interpretazioni riguardanti il codice penale. Il medico cosa si trova a fare? Egli è messo di fronte a scelte difficili, ma deve seguire sempre il proprio Codice Deontologico, soprattutto nel seguire pazienti con prognosi infausta, che si avvicinano alla terminalità, attraverso il non abbandono che abbiamo trovato anche nelle corde del pronunciamento di Papa Francesco. Sono delle norme che troviamo anche nel laicismo del Codice, ritenendo questo indice di una religiosità non confessionale ma anche laica, dove i due aspetti vanno a combaciare. Certo è che la funzione del medico e del nuovo codice di cui questo ordine si è fatto carico anche nel futuro non prevederà sostanziali variazioni, anche perché il fatto di aver lasciato immutato l’articolo 17 non esime dal fare una chiosa sull’allegato all’articolo 17 che si adegua nei casi stabiliti dalla Corte alla possibilità che ci sia l’atto suicidario. Atto suicidiario rispetto al quale – non si parla neanche di clausola di coscienza nella sentenza che lo stabilisce – non è stabilita nessuna obbligatorietà di partecipazione per il medico. A maggior ragione, in base alla non obbligatorietà, non esiste neanche invocabilità della clausola di coscienza e dell’obiezione di coscienza perché è connaturato il fatto che il medico non si debba neanche mettere nella condizione di doverla esercitare. Di grande rilievo è anche l’aspetto etico e deontologico: se è vero che noi oggi stiamo sottostando ad una disposizione di legge superiore, che è quella costituzionale che risponde a quelli che sono i diritti e doveri sui citati articoli (dal 3, al 13, al 32, soprattutto della Costituzione) nell’ambito della non obbligatorietà di subire per posizione altrui delle cure nel caso sanitario (come aspetto fondamentale nell’ambito del Diritto della salute sancito nell’articolo 32). Quel medico che partecipa all’atto suicidario sarà valutato. Sarà valutato se egli si sia attenuto espressamente a quelle che sono le indicazione della Corte. Non punibile perché la corte lo ha stabilito certo, ma ciò non toglie la possibilità di ascrivere e di controllare attentamente il suo operato, considerando la sua posizione come una posizione contraria al dettato deontologico disciplinare. Questo anche in mancanza della punibilità: dobbiamo tenere conto dell’atto in sé compiuto, contrario al Codice Deontologico. Questa risulta essere la posizione in un discorso che rimane assai complesso e non si esaurisce all’interno di questo mio discorso. Le proposte rientrano infatti in quel pendio scivoloso che ci riporta al concetto storico del libro di Binding e Hoche, ovvero arrivare non tanto ad una situazione suicidiaria nei casi stabiliti, bensì, a seconda dei casi non contemplati nella sentenza, di identificazioni di applicazioni del suicidio assistito a casi al di fuori della terminalità oggettiva. Si parla qui di esempi clinici e psichici, non scindendo quello che invece è oggetto di determinate leggi in altri Stati. Basti prendere ad esempio l’Olanda, con il caso della giovane paziente con disturbi psichiatrici maggiori, che per volontà dei propri genitori e suoi ha espresso il desiderio di suicidio, portato a termine all’età di 17 anni. Casistica che, considerando il valore della sentenza 242, non è contemplabile“.

