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Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese -Certificato necroscopico (Legge 2 dicembre 2025, n. 182)

La Fnomceo ha trasmesso la Legge 2 dicembre 2025, n. 182 contenente le Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese – Certificato necroscopico – (GU n.281 del 3-12-2025).

-Articolo 37 (Misure di semplificazione in materia di formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile)-
L’articolo 37, introdotto nel corso dell’esame del Senato, dispone in ordine alla redazione e trasmissione in modalità digitale degli atti di morte di competenza dell’ufficiale di stato civile.
A tal fine viene modificato in più punti il DPR 396/2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile.

  • Il comma 1, lett. a), modifica l’articolo 72, commi 1 e 3, del DPR 396/2000, prevedendo che la dichiarazione di morte possa essere redatta in anche in formato digitale e inviata all’ufficiale dello stato civile mediante PEC e che l’avviso di decesso sia inviato telematicamente se redatto in formato digitale.
  • Il comma 1, lett. b), inserisce un nuovo comma 2-bis all’articolo 73 del DPR 396/2000, che prevede che l’ufficiale dello stato civile rediga l’atto di morte anche sulla base dell’avviso o dell’accertamento del decesso che sia redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, e lo inserisca nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
  • Il comma 1, lett. c), che modifica l’articolo 74 del DPR 396/2000 (sostituendo i commi 2 e 3 ed inserendo i nuovi commi 3-bis e 3-ter, interviene sulla disciplina dell’autorizzazione da parte dell’ufficiale civile alla inumazione, tumulazione e cremazione di un cadavere prevedendo quanto segue:
    – l’autorizzazione può essere accordata anche sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e ogni ulteriore dato e informazione in possesso trasmessi dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo con invio, oltre che in carta semplice, mediante posta elettronica certificata per via telematica;
    – le autorizzazioni non possono essere accordate se nella documentazione ricevuta dal medico curante o dal medico necroscopo non risultino esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato, in tali casi esse sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.

In altri termini, viene innovata la disciplina relativa all’accertamento della morte, prevedendo: in primis, che questo possa essere compiuto oltre che “per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario”, anche dal “medico curante”; in secondo luogo, che non debba risultare più da un “certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta”, bensì, a contrario, deve formarsi una documentazione nella quale siano “esclusi indizi o sospetti di morte dovuta a reato”, venendo esplicitato che, se non risultino esclusi tali “indizi o sospetti”, le autorizzazioni de quibus “sono subordinate alla presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria”.

Inoltre, l’art. 12 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.07.2020, n. 77, prevede che “1. Ai fini dell’accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi di cui all’articolo 62, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’economia e delle finanze i dati:
a) dell’avviso di decesso di cui all’articolo 72, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
b) del certificato necroscopico di cui all’articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
c) della denuncia della causa di morte di cui all’articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
d) dell’attestazione di nascita di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

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