L’Amministrazione Regione Emilia Romagna ha fornito aggiornamenti ed indicazioni sulla sorveglianza dell’infezione da virus della rabbia.
Facendo seguito alla conferma di un caso di rabbia in un cane di proprietà di un cittadino residente a Vittorio Veneto, introdotto illegalmente dal Marocco a dicembre 2025, si ritiene utile rimarcare l’importanza della sorveglianza nei confronti di questa malattia sia in ambito umano che veterinario al fine di individuare tempestivamente i casi sospetti. È essenziale che tutti gli episodi di morsicatura da parte di animali detenuti siano tempestivamente segnalati al Servizio Veterinario della AUSL dai medici e dai veterinari libero. professionisti che ne vengano a conoscenza. La segnalazione dell’episodio di morsicatura deve essere effettuata anche nel caso in cui il morsicato sia un animale. Ricevuta la segnalazione, il Servizio Veterinario competente effettua, sempre tempestivamente, una valutazione del rischio, raccogliendo informazioni anche con intervista telefonica, in modo da graduare le modalità di intervento, sulla base dei seguenti criteri:
-documentata tracciabilità dell’animale;
-presenza di vaccinazione antirabbica in corso di validità;
-contatti con fauna selvatica in territori limitrofi a zone non indenni;
-eventuali viaggi in territori non indenni negli ultimi 6 mesi (https://wahis.woah.org/#/event-management);
-morsicatura avvenuta senza una motivazione comprensibile e in contrasto con il normale comportamento dell’animale oppure cambiamento inspiegabile del comportamento dello stesso a cui ha fatto seguito la morte entro 10 giorni dal morso.
In presenza di elementi anamnestici di rischio, la visita al morsicatore deve essere programmata in data il più prossima possibile a quella del morso; a questa prima visita dovrà seguire una seconda visita a distanza di10 giorni dalla data del morso. Il sospetto di rabbia deve essere fondato su elementi anamnestici e clinici e la sua gestione deve avvenire secondo le indicazioni di cui alla Nota prot. n. 0016351-04/06/2025-DGSA-MDS-P “Indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti di rabbia in cani e gatti nel territorio nazionale”. Nella stessa nota viene descritto anche il “sospetto esposizione” e la relativa gestione (es. caso di un animale introdotto da territorio con circolazione virale in assenza dei requisiti sanitari). Il caso sospetto di rabbia deve essere immediatamente comunicato da parte del Servizio Veterinario al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle Azienda USL competente. In caso di fondato sospetto di rabbia, secondo i criteri indicati nella suddetta Nota, l’animale morsicatore dovrà essere sottoposto a un periodo di osservazione di almeno 10 giorni dalla data del morso in una struttura di ricovero di cui alla DGR n. 472/2021, in possesso di tutti i requisiti previsti, in particolare del reparto di isolamento. Nel caso di cane morsicatore, il box di isolamento dovrà essere provvisto di sistema di separazione dell’animale, azionabile dall’esterno, che consenta le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza. In caso di sospetto rabbia il veterinario che esegue la visita deve rispettare tutte le necessarie misure per ridurre al minimo il rischio di infettarsi. In attuazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento (UE) 2016/429, l’operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 (proprietari, detentori, veterinari libero professionisti ecc..) sono tenute a notificare tempestivamente ogni caso sospetto di rabbia entro e non oltre le dodici ore, al Servizio veterinario della AUSL competente per territorio. L’attenzione sulla tracciabilità di cani/gatti/furetti e sulle loro movimentazioni in ambito UE ed extra UE deve essere mantenuta massima. I veterinari libero professionisti che ricevono richiesta, da parte di un proprietario/detentore, di registrazione o di identificazione e registrazione in anagrafe, in assenza di documentazione di origine e provenienza dell’animale ne devono dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario dell’AUSL competente per territorio per le verifiche ed i seguiti di competenza, previsti dalla vigente normativa. Allo stesso modo, la segnalazione al Servizio Veterinario dell’Ausl competente è dovuta in caso venga rilevata mancata tracciabilità dell’animale e/o assenza dei requisiti sanitari (idonea documentazione relativa a vaccinazione antirabbica e titolazione anticorpale se prevista) previsti dalla normativa comunitaria per la movimentazione a scopo non commerciale di cani/gatti e furetti. Tutte le disposizioni aggiornate che disciplinano la movimentazione a scopo non commerciale di cani, gatti e furetti al seguito dei proprietari sono riportate nel sito della Commissione europea e ne deve essere data massima diffusione. Le regole delle movimentazioni a scopo non commerciale di cani, gatti e furetti al seguito dei proprietari possono essere derogate solo ed esclusivamente per comprovate motivazioni di forza maggiore come ad esempio un’improvvisa catastrofe naturale, disordini politici o di altra forza maggiore che riguardi il proprietario. I casi specifici dovranno essere autorizzati dal Ministero della salute e presi in carico dai Servizi Veterinari competenti.
ALLEGATI:

