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Sentenza n. 420/2026 Tar Molise – La Regione Molise ha applicato in maniera illegittima l’art. 15 eccedendo i limiti della deroga ivi prevista

La FNOMCeO ha trasmesso la sentenza n. 420, pubblicata il 14 ottobre 2026, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Sezione Prima, all’esito del giudizio amministrativo instaurato da questa Federazione e dagli Ordini di Campobasso e di Isernia contro l’Azienda Sanitaria regionale del Molise (ASREM), la Regione Molise e il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di Rientro per il disavanzo del settore finanziario della Regione Molise, per l’annullamento di alcuni provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto il reclutamento temporaneo di professionisti sanitari con titoli di studio conseguiti all’estero e non riconosciuti dal Ministero della salute ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 34/2023 e s.m.i. Il Tar fa rilevare che la Regione Molise ha applicato in maniera illegittima l’art. 15 sopra citato eccedendo i limiti della deroga ivi prevista, in quanto nel delegare le verifiche del caso all’ASREM e alle strutture sanitarie e sociosanitarie, ha omesso di disciplinare i contenuti minimi di dette verifiche, non ha introdotto una regolamentazione relativamente al procedimento di verifica di congruità del percorso formativo degli interessati, né ha previsto le conseguenze in caso di esito negativo di tale giudizio. Inoltre, dalla sentenza emerge che la Regione Molise ha introdotto una disciplina che non si limita a derogare ai profili procedurali in coerenza con la previsione di cui all’art. 15 del D.L. n. 34/2023 ma deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2007, in quanto consente l’inserimento dei professionisti sanitari con qualifiche conseguite all’estero e, dunque, permette l’esercizio della professione sul territorio nazionale, prescindendo dalle verifiche attitudinali, di competenza e di capacità sostanziali prescritte dal legislatore nazionale, verifiche che sono irrinunciabili in vista della tutela del valore fondamentale della salute di cui all’art. 32 Cost. In ultimo, ribadisce la legittimazione ad agire della FNOMCeO e degli Ordini territoriali a tutela di un interesse proprio e della categoria degli iscritti, che si sostanzia nella salvaguardia dei professionisti e nella tutela del corretto esercizio dell’arte medica, in ragione del potere – dovere degli ordini professionali, di cui è espressione la Federazione, di verificare la sussistenza di un’adeguata formazione e competenza dei propri iscritti.

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