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Legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025 a.s. N. 1578 – articolo 9

La Fnomceo rende noto che ha ritenuto opportuno chiedere ai senatori Francesco Zaffini e Ignazio Zullo rispettivamente Presidente della Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato della Repubblica e Relatore del provvedimento in titolo, un intervento al fine dell’approvazione durante l’esame in sede consultiva di un parere volto all’inserimento di una deroga all’articolo 9 del provvedimento in oggetto inerente alle società tra professionisti sanitari che preveda la sussistenza contestuale della maggioranza qualificata dei due terzi in relazione sia al numero dei soci professionisti sia alla loro partecipazione al capitale sociale.

L’articolo 9 del provvedimento in titolo interviene sulla disciplina in materia di società tra professionisti, modificando i requisiti relativi alla consistenza della compagine sociale costituita dai soci con la qualifica di professionisti all’interno della persona giuridica. Questo modifica quindi la disciplina inerente ai requisiti che deve possedere una società per ottenere la qualifica di società tra professionisti (stp), innovando il requisito riguardante la qualità che devono possedere i soci partecipanti a tale persona giuridica ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b), della L. n. 183/2011. Nello specifico, la disposizione in commento sostituisce il secondo periodo della citata lett. b), prevedendo che una società può ottenere la qualifica di società tra professionisti se il numero dei soci professionisti ovvero, in alternativa, la partecipazione al capitale dei professionisti sia tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenuto conto delle regole stabilite per il modello societario prescelto. A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina, dunque, il requisito della maggioranza dei due terzi è riferito, in via alternativa, al numero di soci che possiedono la qualifica di professionista oppure alla partecipazione dei professionisti al capitale sociale. Infatti, l’articolo 10, comma 4, lettera b), della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che nelle Società tra Professionisti (STP) “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;”.
La Fnomceo ritiene che la previsione di cui all’art. 10, comma 4, lett. b) l. 183/2011, deve esser intesa nel senso ch’essa prescriva, oltre alla maggioranza dei due terzi dei voti in assemblea, anche il requisito della prevalenza dei soci professionisti sia nella partecipazione al capitale sociale che nel numero dei soci (requisito cumulativo). I soci professionisti dovranno prevalere numericamente e, al tempo stesso, detenere la maggioranza del capitale, nonché dovranno disporre della maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere, quindi, dal metodo di voto (per quote o per teste). È opportuno ribadire la necessità, ancor più pregnante nel campo sanitario, che la distribuzione dei poteri tra i soci e l’organizzazione interna della società debbano esser tali da garantire che tutte le scelte riguardanti l’attività professionale in senso stretto siano assunte direttamente dai soci professionisti, ovvero con la partecipazione determinante dei medesimi sia come numero che come quote detenute di capitale sociale. E’ indispensabile, dunque, nello svolgimento dell’attività sanitaria attraverso il modello delle STP, conservare il massimo livello di rigore, peraltro del tutto coerente con l’attuale lettera della legge e, con gli approdi della Giurisprudenza.

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