News

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore di cittadini e imprese – Legge 2 dicembre 2025, N. 182

La Fnomceo segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n.281 del 3-12-2025 è stata pubblicata la Legge 2 dicembre 2025, N. 182, evidenziandone le disposizioni di maggiore interesse.

-Articolo 18 (Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali)-
L’articolo 18 demanda ad un regolamento governativo il riordino della disciplina del servizio sanitario reso a bordo delle navi mercantili nazionali, con abrogazione della disciplina regolamentare attualmente vigente in materia (commi 1 e 3). Inoltre, si affida ad un regolamento interministeriale l’individuazione delle tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e la definizione delle caratteristiche strutturali e tecniche dei locali all’uopo adibiti (comma 2).

-Articolo 58 (Semplificazioni in materia di certificazione medica in telemedicina)-
L’articolo 58 in esame modifica la normativa vigente in tema di false attestazioni da parte di personale medico includendovi le certificazioni mediche in telemedicina. In particolare, con due modifiche all’articolo 55-quinquies, comma 3, del D.Lgs n.165/2001 si prevede che:
– le sanzioni disciplinari applicate al medico nei casi di false attestazioni o certificazioni si estendono anche ai casi di certificazioni rilasciate attraverso sistemi di telemedicina, in relazione alla certificazione dell’assenza dal servizio, nel caso in cui vengano rilasciate certificazioni attestanti dati clinici non direttamente contestati né oggettivamente documentati;
– l’individuazione dei casi e della modalità di ricorso alla telecertificazione sia definita con Accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, su proposta del Ministro della Salute.
Più in dettaglio, l’articolo 58, modifica l’articolo 55-quinquies, comma 3, del D.Lgs n.165/2001 includendo nella fattispecie di reato che determina l’applicazione di sanzioni disciplinari per il medico che rilascia false attestazioni o certificazioni, le certificazioni mediche in telemedicina. Più nello specifico va ricordato che il comma 1 del richiamato articolo 55-quinquies punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 400 a 1.600 euro, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l’assenza dal servizio con certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia. La medesima pena si applica al medico e a chiunque concorre al delitto in questione. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati. L’estensione è prevista per i casi in cui il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilasci certificazioni in modo indiretto attraverso sistemi di telemedicina, e quindi non solo nel caso in cui rilasci certificazioni che attestino dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati.

-Articolo 60 (Misure di semplificazione per promuovere l’erogazione dei servizi in farmacia)-
L’articolo 60, introducendo alcune modifiche al D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153, è finalizzato ad ampliare la gamma di servizi erogabili dalle farmacie ai sensi del citato provvedimento.

-Articolo 61 (Disposizioni per contrastare la carenza di medicinali)-
L’articolo 61 modifica la disciplina relativa al contrasto della carenza di medicinali e agli obblighi della persona qualificata di cui deve avvalersi il titolare dell’autorizzazione alla produzione di medicinali, recata dal D.Lgs. n. 219 del 2006. In particolare, vengono modificati i tempi e la casistica relativi alla comunicazione all’AIFA che il titolare dell’AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) deve effettuare in caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio nazionale (comma 1, lett. a)). Inoltre, viene modificata la disciplina sanzionatoria relativa alla violazione dell’obbligo di tale comunicazione e la disciplina sanzionatoria riguardante la violazione degli obblighi a cui la persona qualificata deve ottemperare (comma 1, lett. b)).

-Articolo 62 (Semplificazioni in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici e in caso di dimissioni ospedaliere)-
L’articolo 62 detta misure di semplificazione in materia di assistenza farmaceutica ai pazienti cronici, prevedendo che il medico prescrittore, nella prescrizione di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale per la cura di patologie croniche, indichi la posologia ed il numero di confezioni dispensabili nell’arco temporale massimo di un anno, sulla base del protocollo terapeutico individuale: è fatta salva la facoltà del medesimo medico di sospendere in ogni momento la ripetibilità della prescrizione o modificare la terapia, qualora lo richiedano ragioni di appropriatezza prescrittiva (comma 1).

-Articolo 63 (Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità)-
L’articolo 63 apporta diverse modifiche alla legge n. 107 del 2010 in materia di inclusione sociale delle persone con sordocecità, in attuazione degli indirizzi approvati con la dichiarazione del Parlamento europeo del 12 aprile 2004, allo scopo di riconoscere la condizione di invalidità civile alla somma delle due condizioni di sordità e cecità, specificando, tra l’altro, che le indennità previste dalla normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile devono essere percepite in forma unificata.

 

ALLEGATI:

Condividi articolo