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Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 – Disposizioni urgenti in materia di termini normativi

La Fnomceo segnala  che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31- 12-2025 è stato pubblicato il Decreto-Legge del 31 dicembre 2025, n. 200 contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

-Articolo 1, comma 1 (Termine concernente l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)-

L’articolo 1, comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l’attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

-Articolo 5, comma 1 (Valutazione multidimensionale unificata per l’assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria delle persone anziane non autosufficienti)-

L’articolo 5, comma 1, modifica l’articolo 27 del D.Lgs. n. 29 del 2024 recante politiche in favore delle persone anziane. In primo luogo, viene ampliato da diciotto mesi a trenta mesi il termine per l’adozione del decreto del Ministro della salute che definisce i criteri per l’individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (progetto individualizzato di assistenza integrata) e le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità (lett. a)). Inoltre, proroga di un anno, dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della salute recante la definizione delle modalità e dei territori coinvolti nella fase di sperimentazione della durata di dodici mesi relativa all’introduzione della valutazione multidimensionale unificata e, conseguentemente, posticipa la data di inizio di tale sperimentazione, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 (lett. b)). Infine, rinvia la data di inizio dell’applicazione delle disposizioni del suddetto decreto relativo ai PUA, alle UVM e alla valutazione multidimensionale unificata, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 nei territori coinvolti nella sperimentazione, e dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2028 sul restante territorio nazionale (lett. c)).

-Articolo 5, comma 3, lett. a) (Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia)-

Il comma 3, lettera a) dell’articolo 5, modificando il comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, sospende fino al 31 dicembre 2026 (invece che fino al 31 dicembre 2025, come previsto in precedenza) l’efficacia delle disposizioni del Regolamento recante la disciplina per l’attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati.

-Articolo 5, comma 3, lett. b) (Responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria)-

La lettera b) dell’articolo 5, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine temporale finale di riferimento per l’applicazione di una norma transitoria sulla limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario. In base all’estensione temporale in oggetto, la norma si applica, alla condizione suddetta, per gli eventi verificatisi entro il termine così prorogato. In base alla normativa transitoria oggetto di proroga, al fine della valutazione del grado della colpa, si tiene conto, ferma restando la condizione suddetta della grave carenza di personale sanitario, delle condizioni di lavoro dell’esercente la professione sanitaria, dell’entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono stati commessi nonché del minor livello di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

-Articolo 5, comma 5 (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)-

Il comma 5 dell’articolo 5 proroga (dal 31 dicembre 2025)- al 31 dicembre 2026 la disposizione contenuta nell’articolo 8-bis, del Decreto-legge n. 75 del 2023, concernente l’innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico (prima pari a 65 anni) per l’accesso all’elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere ed altri enti del Servizio sanitario nazionale.

-Articolo 5, comma 6 (Accesso alla dirigenza medica emergenza – urgenza e rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale emergenza-urgenza)-

Il comma 6 dell’articolo 5 detta alcune modifiche all’articolo 12 del D.L. n.34/2023, in particolare; la lettera a), con una modifica all’articolo 12, comma 1, del D.L. n.34/2023 – incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino al 31 dicembre 2026 – in precedenza 31 dicembre 2025 – in base all’esperienza professionale acquisita, di partecipare ai concorsi per l’accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d’emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione. Esso in particolare è volto a estendere al 31 dicembre 2025 (in luogo del 31 dicembre 2024) il termine finale del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati, partecipazione che viene consentita fino al 31 dicembre 2026, in luogo del 31 dicembre 2025;

-Articolo 5, comma 7 (Compatibilità con altre attività per il personale non dirigenziale di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale)-

Il comma 7 dell’articolo 5 proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale di applicazione della normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale (non dirigenziale) rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della Sanità, di altre prestazioni al di fuori dell’orario di servizio.

-Articolo 5, comma 8 (Incarichi di lavoro autonomo a medici in formazione specialistica e incarichi a tempo determinato a professionisti sanitari e a operatori socio-sanitari)-

Il comma 8 dell’articolo 5 consente che anche nell’anno 2026 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici in formazione specialistica (iscritti all’ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e/o colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2026) dei rapporti omologhi già in corso, stipulati in base alle precedenti norme transitorie.

-Articolo 5, comma 9 (Misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario)-

L’articolo 5, comma 9, intervenendo con la tecnica della novella, apporta modifiche testuali all’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198. In particolare, la disposizione proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale.

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