La Fnomceo, in risposta all’Omceo di Parma, parla della Certificazione Assenza per malattia inferiore a dieci giorni da parte del medico competente – (D.LGS. 9 aprile 2008 n. 81). Per la lettura integrale della comunicazione, ecco l’allegato: Comunicazione Fnomceo
Queste le parole della Federazione: Alla luce delle su esposte osservazioni questa Federazione ritiene che il certificato di malattia è l’atto conclusivo di una visita medica, per cui solo il medico che ha constatato l’esistenza di una patologia è tenuto ad emettere il relativo certificato. In altri termini, se il paziente viene visitato in ospedale sarà il medico ospedaliero ad emettere il certificato di malattia, così come sarà il medico specialista ambulatoriale ad emettere tale certificato se la visita si svolge nell’ambulatorio dell’Azienda Sanitaria. Allo stesso modo la certificazione di malattia sarà rilasciata dal medico libero professionista in caso di visita medica privata. Lo stesso vale riguardo al medico competente, che come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene scelto e incaricato dal datore di lavoro sulla base di un rapporto fiduciario, potendo essere dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata convenzionata, ovvero dipendente del medesimo datore di lavoro o, infine, libero professionista. La legislazione vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), prevede, infatti, che il datore di lavoro debba assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia. Dunque, tale professionista assumendo un profilo di terzietà necessario per lo svolgimento di tutti i suoi compiti prevenzionali, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel previo rispetto del Codice di deontologia medica, ha il potere/dovere, non delegabile ad altri colleghi, di rilasciare certificazione di assenza per malattia ex art. 55 septies del D.Lgs 165/01 e s.m.i.. Non si configura, pertanto, alcuna incompatibilità tra la funzione assegnata dalla normativa generale al medico competente e il rilascio di certificazioni di “assenza per malattia” per i lavoratori delle aziende o enti per le quali svolge le sue specifiche funzioni, non potendo in ogni caso derogarsi alla rilevante ed esclusiva mission che tale normativa gli attribuisce.
In particolare la Federazione evidenzia: l’art. 55 septies, comma 1, del DLgs 165/01, introdotto dall’art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, recante “Controlli sulle assenze” dispone che “Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate”.
La Federazione fa seguito alla comunicazione n. 88 del 2020 con cui essa stessa ribadisce l’obbligo di redazione della certificazione di malattia da parte di tutti i medici e gli odontoiatri, inclusi i libero-professionisti, occorre preliminarmente esaminare la figura del medico competente nominato dal datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. per una determinata società o unità produttiva e incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori alla stessa afferenti. Il medico competente (art. 2, comma 1, lett. h, D.Lgs. n. 81/2008) viene definito come: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività da parte del medico competente la Fnomceo sottolinea: il D.Lgs. n. 81/2008 (art. 39 comma 4) prevede che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, a prescindere che si tratti o meno di suo dipendente”: il medico competente può essere anche un privato, ma deve essere comunque in posizione di autonomia rispetto al datore di lavoro (Cass. Penale, sez. IV, 6.02.2001,n. 5037). Il medico competente, come previsto dal suddetto D.Lgs. 81/08 e s.m.i. viene incaricato dal datore di lavoro sulla base di un rapporto fiduciario, potendo essere dipendente di una struttura esterna, pubblica o privata convenzionata, ovvero dipendente del medesimo datore di lavoro o, infine, libero professionista (articolo 39, comma 2, D.Lgs. 81/08). La legislazione vigente, nel prevedere che il datore di lavoro debba assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia, assegna a tale professionista un profilo di terzietà garantendone l’autonomia necessaria per lo svolgimento di tutti i suoi compiti prevenzionali, nell’interesse di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.
La Federazione evidenzia poi: In altri termini, in tutti i casi di assenza per malattia per un periodo inferiore a dieci giorni la certificazione medica è trasmessa all’INPS direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha in cura il paziente, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in merito alla trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato. Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) prevede che “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.

