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Legge 15 maggio 2026, n. 99 – Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione Giornata nazionale

La Fnomceo segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12-6-2026 è stata pubblicata la Legge 15 maggio 2026, n. 99 – Disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce del melanoma e istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma.

ALLEGATI:

-Articolo 1- Al comma 1 prevede che la Repubblica riconosca il primo sabato di maggio di ogni anno quale Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione di tale malattia e di promuovere iniziative per la diagnosi precoce a favore dei soggetti maggiormente esposti ai fattori di rischio. Qualora il primo sabato di maggio coincida con il 1° maggio la Giornata nazionale ricorre il secondo sabato di maggio. Viene poi disposto che in occasione della Giornata di cui al comma 1, lo Stato, le regioni, gli enti locali, le aziende sanitarie, le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione e gli enti del Terzo settore possono organizzare attività di sensibilizzazione e di screening per la prevenzione del melanoma (comma 2). E’ infine precisato (comma 3) che la Giornata non determina effetti civili ai sensi della L. n. 260/1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive).
-Articolo 2- Attribuisce al Ministero della salute la facoltà di realizzare campagne di informazione e divulgazione scientifica volte a sensibilizzare la popolazione generale sull’importanza della prevenzione primaria e secondaria del melanoma, a tal fine avvalendosi di divulgatori scientifici, degli enti del Terzo settore e delle associazioni impegnate nella prevenzione del melanoma (comma 1). Spetta poi al Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministero della salute, la facoltà di promuovere nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, la diffusione di buone norme di prevenzione primaria, come l’autoesame della cute, per ridurre i fattori di rischio (comma 2).
-Articolo 3- Introduce una disciplina sul consenso informato in materia di esecuzione di tatuaggi, disciplina per quale si prevede la decorrenza successivamente alla definizione delle disposizioni attuative. Il comma 1 dispone che, ai fini di garantire la consapevolezza del cliente sui rischi e sulle procedure legati al tatuaggio, di tutelare il professionista tatuatore e di contribuire alla prevenzione del melanoma, gli esercenti le attività di esecuzione dei tatuaggi informino i propri clienti riguardo agli effetti sulla salute derivanti dall’esecuzione e dalla rimozione di tatuaggi nonché riguardo alle precauzioni da tenere all’esito dell’effettuazione degli stessi. L’informativa in oggetto – ai sensi del comma 2 – è redatta in forma scritta ed è rilasciata al cliente stesso, il quale sottoscrive una dichiarazione attestante il proprio consenso informato; tale dichiarazione è poi datata e sottoscritta anche dal professionista tatuatore che ha effettuato il trattamento ed è conservata dall’esercente, il quale ha l’obbligo di renderla disponibile alle autorità di vigilanza e controllo. Il comma 3 demanda a uno o più decreti del Ministro della salute, da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l’Istituto superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione: dei contenuti, delle modalità e dei tempi di conservazione della documentazione in oggetto; di apposite linee guida in materia, che tengano conto dell’evoluzione normativa dell’Unione europea e delle evidenze scientifiche. Ai sensi del comma 4, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 decorrono dal quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di definizione dei contenuti, delle modalità e dei tempi di conservazione della documentazione.
-Articolo 4- Le regioni e le aziende sanitarie locali possono promuovere, in collaborazione con i dipartimenti di prevenzione (delle aziende sanitarie locali), i medici di comunità e delle cure primarie, i medici di medicina generale e le farmacie, anche attraverso servizi di telemedicina e teleconsulto, campagne di screening per la prevenzione del melanoma cutaneo destinate agli individui portatori di particolari fattori di rischio. Tra questi in particolare vengono menzionati la familiarità di primo grado per il melanoma, il fototipo basso, l’età anagrafica maggiore di cinquanta anni, la residenza in territori climaticamente esposti a frequenti precipitazioni nevose, il lavoro foto esposto e la residenza in zone marittime dove l’indice universale di radiazione ultravioletta solare (UV index) è più alto.

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