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Il medico di fronte al rinnovo delle richieste eutanasiche: non una questione solo di ruolo – Editoriale del Presidente Muzzetto

L’attenta valutazione della collega Luisa Regimenti, apparsa su QS il 20.5 u.s., interviene sul tema del suicidio assistito, cercando di fare in un certo senso chiarezza sull’aspetto non più tanto celato nell’equivoco della volontà di trattare l’eutanasia. Vero significato delle istanze e delle molte azioni fatte prima e dopo la dipartita del DJ Fabo in quel 27 febbraio 2017, a 39 anni nella clinica Dignitas a Pfäffikon, in Svizzera, a sostegno di cui si deve quel certo piglio politico quale afflato di civiltà che portò ad un acceso dibattito nazionale. Tempi in cui fu coinvolto anche il CNB e, pur in un equilibrio esemplare, vi furono posizioni contrapposte su un tema di per sé delicato quanto divisivo, incidente sulle coscienze. Una condizione che trova significanza nella posizione espressa in un suo intervento da uno dei suoi componenti, quel Maurizio Mori, filosofo morale dell’Ateneo sabaudo, quando indicò la sentenza della Corte costituzionale come il forellino nella diga, che interpretiamo, di ritenzione e di opposizione forzosa dell’eutanasia. Spostando l’obiettivo legislativo, peraltro sostenuto da varie parti politiche fra loro ideologicamente contrapponentesi, come l’apertura non tanto al desiderio di porre fine ad un’esistenza difficoltosa della persona quanto un’espressione di civiltà e vicinanza, a conferma dell’espressione cogente di una autodeterminazione dell’individuo chiamato a decidere della propria sorte e, dunque della propria vita, ritenuta indegna di essere vissuta. Come sdoganamento dell’eutanasia, già evidente nelle proposte (PDL) dello stesso tenore: dei vari Cecconi, Cappato e Iniziativa popolare, Speranza- Cirinnà, con previsione della modifica della L. 219/17 e degli articoli del c.p.: 575 (omicidio) – 579 (omicidio del consenziente) – 580 (istigazione e aiuto al suicidio) e 593 (omissione di soccorso).
Non certo invertendo l’adagio, pur con motivazioni teoricamente indicate come più nobili, del primo ventennio del secolo XX, quando i prodromi del periodo più oscuro dell’esistenza moderna, videro nell’apologia del mito razziale il porto sicuro della declinazione dei principi dell’eutanasia, in quel principio del porre fine alle “vite indegne d’essere vissute”. Elementi probanti di quel pamphlet, non certo satirico, piuttosto drammatico, che lo psichiatra Alfred Hoche insieme al giurista Kerl Ludwig Lorenz Binding espresse nel manifesto Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (ovvero “La liberalizzazione della soppressione della vita senza valore”). Pubblicato in Germania nel 1920 come atto preliminare alla follia dello sterminio, portandoci su quel pendio scivoloso che vorremmo che non presentasse mai più. Nella speranza che la follia dei nostri giorni non così oscuri, addirittura, con quella visione, ci possa riportare alla mente il buio delle coscienze. Questo è il punto ritenuto nodale cui ci riporta al ruolo del medico nell’apprezzabile disamina della collega Luisa Regimenti, perché in tutto l’iter legislativo del 2019 e delle polemiche sollevate, è stata posta sempre in seconda linea la figura del medico, chiamato ad un’antinomia di fondo dall’essere fautore della salute e della vita e, pur con le limitazioni della Corte, , co-partner del fenomeno suicidario, pur non agito direttamente. Riconoscendogli un ruolo attivo nella tutela del valore della beneficialità del curare, che si coniuga inscindibilmente con la vita e, laddove la morte non sia mai elemento di cura, in tutto ciò in cui, invece, la figura del medico sia accresciuta nel ruolo di garanzia del malato. La figura medica che, proprio nel limite della beneficialità, diventa curatore estensivo del bene dell’assistito con una vicinanza che si traduce in quel non abbandono che è il comun denominatore dell’operare per non fare soffrire l’interprete di quella posizione che rispetta il non tradire il proprio essere e mandato, in nuce, avvalorando l’obiezione di coscienza, riconosciuta chiaramente nella sua naturalità dell’essere medico al punto da non doverla richiedere per ovvietà. Conclusione argomentata, presente, da subito, nella nota “ordinanza” n. 207 del 2018 della Corte costituzionale (relativa al “caso Cappato”) e risultata, ancor prima, anticipatoria della posizione riconosciuta nella sentenza 242/19. Una posizione a sua volta ripresa e argomentata su Avvenire del 6.6.19, in cui fu riportata la dichiarazione dell’allora Presidente della Consulta deontologica nazionale degli Ordini dei medici, in base a quanto esposto in audizione alla Camera di fronte alle Commissioni II e XII sul tema. Perché proprio messo in questa posizione dalla sentenza e non all’interpretazione di un certo mondo giuridico con espressione di certe posizioni anche in seno al CNB, secondo cui viene visto il medico come attore di una procedura del SSN inserita nei LEA andando così, contrariamente al lavoro del gruppo di Trento cui si fa riferimento, al vero significato dell’agire medico che non è certo l’essere un esecutore di Stato dell’atto suicidario. Ovvero in una visione che vuol essere sintonica con una mal interpretata relazione di cura e al tempo necessario per attuarla e consolidarla. Da cui la ferma necessità di evitare ogni interpretazione burocratica, giurisprudenziale e contrattualistica del rapporto tra medico e paziente che travalichi, soprattutto, ogni esigenza e valenza etica. Da cui gli effetti che possano derivarne da un punto di vista deontologico e comportamentale in seguito alla legge sul suicidio assistito e sulla, non più tanto ventilata, eutanasia, vero obiettivo di postulata civiltà. Ciò, a prescindere da ogni valutazione sull’entità del fenomeno e dall’ipotetico numero dei casi prevedibili, ragionevolmente limitati così da ritenere marginale il fenomeno. Occorre in ogni caso pensare, non solo da un punto di vista giuridico, che la presa di posizione della Corte e del legislatore, i cui atti saranno naturalmente da vagliarsi con estrema attenzione, non implicano in via automatica variazioni o adeguamenti della disciplina deontologica alle nuove enunciazioni introdotte, considerando esaustive quelle apportate nella fase finale all’articolo 17 del CDM come nota aggiuntiva in merito alla sentenza 242/19. I principi si articolano nel prendersi cura del malato, tenendo conto del valore sacro di ogni vita umana, evitando un uso equivoco del concetto di dignità del morire e del vivere, in cui non ha senso ‘‘l’accanimento terapeutico” quale ostinazione a praticare terapie improprie e futili. Da cui parte la considerazione del valore della palliazione e della sedazione del dolore incoercibile (humana pietas e la religio hominis), quale elemento portante della garanzia della vita nella dignità della persona e nell‘accompagnamento nella terminalità, con un dichiarato diniego all’abbandono.

Il Presidente

Pierantonio Muzzetto

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